Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
Testo in vigore al
Art. 182 bis Aiuti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi
1. Dal 1o agosto 2012 gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria in casi giustificati di crisi.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.
3. L’importo totale del sostegno disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali aiuti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell’allegato X ter per lo stesso anno.
4. Gli Stati membri che desiderano ricorrere agli aiuti di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. La Commissione decide in merito all’approvazione della misura e alla possibilità di concedere aiuti.
5. L’alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione.
Parte V. Disposizioni specifiche relative a singoli settori
Art. 183 Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Fatta salva l'applicazione degli articoli 87, 88, 89 del trattato prevista all’articolo 180 del presente regolamento, uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all’ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.
Art. 184 Relazioni settoriali
La Commissione presenta una relazione:
1) al Consiglio, anteriormente al 30 settembre 2008, sul settore dei foraggi essiccati elaborata sulla base di una valutazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione è corredata, se necessario, di proposte appropriate;
2) al Parlamento europeo e al Consiglio, con frequenza triennale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2010, sull’attuazione delle misure riguardanti il settore dell’apicoltura stabilite nella parte II, titolo I, capo IV, sezione VI;
3) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2009, sull'applicazione della deroga di cui all'articolo 182, paragrafo 4, riguardante il Monopolio tedesco degli alcolici, compresa una valutazione degli aiuti accordati nell'ambito di detto monopolio, corredata di proposte appropriate.
4) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2013, sull'applicazione delle disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV bis e della parte II, titolo II, capo II, relative alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo.
5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull’applicazione del programma «Frutta nelle scuole» di cui all’articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l’istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini;
6) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012 sull’andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate;
7) al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2011 sull’attuazione delle misure di promozione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 103 septdecies;
8) entro il 31 dicembre 2012 in merito al settore vitivinicolo, in particolare tenendo conto dell’esperienza maturata con l’attuazione della riforma.
9) al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull’andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, rivolgendo particolare attenzione all’attuazione dell’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), dell’articolo 123, paragrafo 4, e degli articoli 126 quater, 126 quinquies, 177 bis, 185 sexies e 185 septies, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l’obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate.
Art. 185 Registrazione dei contratti nel settore del luppolo
1. Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, stipulato tra, da una parte, un produttore o un'organizzazione di produttori e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascuno Stato membro produttore.
2. I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1o agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati «contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione separata.
3. I dati registrati possono essere impiegati soltanto ai fini del presente regolamento.
4. La Commissione stabilisce le modalità di registrazione dei contratti per la fornitura di luppolo.
Art. 185 bis Schedario viticolo e inventario
1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
2. Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha non sono soggetti all’obbligo di cui al paragrafo 1.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la misura «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» a norma dell’articolo 103 octodecies presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.
4.
La Commissione adotta le modalità di applicazione relative allo schedario viticolo e all’inventario, con riguardo in particolare al loro impiego per la sorveglianza e il controllo del potenziale produttivo e la misurazione delle superfici.
In qualsiasi momento dopo il 1o gennaio 2016 la Commissione può decidere che i paragrafi 1, 2, e 3 cessino di applicarsi.
Art. 185 ter Dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo
1. I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti.
2. Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio.
3. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione e possono in particolare prevedere norme sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi in materia di comunicazione.
Art. 185 quater Documenti di accompagnamento e registro nel settore vitivinicolo
1. I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nella Comunità soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale.
2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell’esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, da determinarsi dalla Commissione, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.
Art. 185 quinquies Designazione delle autorità nazionali responsabili nel settore vitivinicolo
1. Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Gli Stati membri designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni senza essere assistita dal comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1.
Art. 185 sexies Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.
Ai fini del presente articolo e dell’articolo 185 septies si intende per «primo acquirente» un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori al fine di:
a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso qualora tali attività siano svolte a suo nome, in virtù di un contratto;
b) cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.
La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e tempistica di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.
Art. 185 septies Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
1.
Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un’offerta scritta di contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o detta offerta di contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.
Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quale fase o fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. Ai fini del presente articolo si intende per «collettore» un’impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore a un trasformatore di latte crudo o a un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.
2. Il contratto e/o l’offerta di contratto:
a) è stipulato prima della consegna;
b) è stipulato per iscritto; e
c) comprende, fra l’altro, i seguenti elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o
è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;
ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;
iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;
iv) le precisazioni riguardanti i periodi e le procedure di pagamento;
v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e
vi) le disposizioni applicabili in caso di forza maggiore.
3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario un contratto e/o un’offerta di contratto se l’agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l’agricoltore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detti statuti o ai sensi di essi contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).
4.
Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.
In deroga al primo comma:
i) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima, applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno; e/o
ii) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un’offerta scritta per un contratto all’agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l’offerta debba comprendere una durata minima per il contratto prevista dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.
Il secondo comma non pregiudica il diritto dell’agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).
5. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo informano la Commissione della misura in cui sono applicate.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all’uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.
Art. 186 Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno
La Commissione può adottare le misure necessarie nelle situazioni seguenti, qualora tali situazioni rischino di persistere, causando o minacciando di causare in tal modo perturbazioni dei mercati:
a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;
b) per quanto riguarda i prodotti dei settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, e per quanto riguarda l'olio d'oliva, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino sensibilmente.
Art. 187 Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato mondiale
Qualora, con riguardo ai prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le quotazioni o i prezzi di uno o più prodotti sul mercato mondiale raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, la Commissione può adottare le misure appropriate per il settore interessato. In particolare essa può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi.
Art. 188 Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni e norme di attuazione
1. Le misure di cui agli articoli 186 e 187 possono essere adottate a condizione che:
a) le altre misure ai sensi del presente regolamento appaiano insufficienti;
b) si tenga conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
2. Le modalità di applicazione degli articoli 186 e 187 possono essere stabilite dalla Commissione.
Art. 188 bis Comunicazioni e valutazione nel settore vitivinicolo
1. Per quanto riguarda gli impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998, di cui all’articolo 85 bis, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, le superfici impiantate a vite senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 31 agosto 1998 e le superfici estirpate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo.
2.
Per quanto riguarda la regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998, di cui all’articolo 85 ter, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo degli anni pertinenti:
a) le superfici impiantate anteriormente al 1o settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto;
b) le superfici regolarizzate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, le tasse previste in virtù del medesimo paragrafo e il valore medio dei diritti di impianto nella regione di cui trattasi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta entro il 1o marzo 2010, le superfici estirpate in applicazione dell’articolo 85 ter, paragrafo 4, primo comma.
La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente paragrafo.
3.
Per quanto riguarda le domande di premio nell’ambito del regime di estirpazione istituito dalla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo di ogni anno le domande accolte per regione e per fasce di resa e l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.
Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna viticola precedente:
a) le superfici estirpate, per regione e per fasce di resa;
b) l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.
4. Per quanto riguarda le esenzioni dall’applicazione del regime di estirpazione previste dall’articolo 85 duovicies, gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi da 4 a 6 del medesimo articolo comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto di ogni anno, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare:
a) le superfici dichiarate inammissibili;
b) i motivi dell’inammissibilità in conformità all’articolo 85 duovicies, paragrafi 4 e 5.
5.
Entro il 1o marzo di ogni anno e per la prima volta entro il 1o marzo 2010, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter durante l’esercizio finanziario precedente.
Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo comunitario nell’ambito dei programmi di sostegno e forniscono in particolare precisazioni sull’attuazione delle misure di promozione di cui all’articolo 103 septdecies.
6. Entro il 1o marzo 2011, e, per la seconda volta entro il 1o marzo 2014, gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l’efficienza.
7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.
Art. 189 Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico
1. Con riguardo ai prodotti del settore dell’alcole etilico gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
a) la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;
b) il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione;
c) le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell’anno precedente;
d) la stima della produzione dell’anno in corso.
Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare, la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono stabilite dalla Commissione.
2. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni disponibili, la Commissione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, redige un bilancio comunitario del mercato dell’alcole etilico di origine agricola relativo all’anno precedente ed un bilancio estimativo dell’anno in corso. Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull’alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione. Ai fini del presente paragrafo con «alcole etilico di origine non agricola» si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, 22089091 e 22089099 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell’allegato I del trattato.
3. La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al paragrafo 2.
Parte VI. Disposizioni generali
Art. 190 Disposizioni finanziarie
Il regolamento (CE) n. 1290/2005 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell’adempimento degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.
Art. 190 bis Trasferimento di risorse disponibili nel settore vitivinicolo allo sviluppo rurale
1. Gli importi fissati al paragrafo 2, in base alla spesa storica assegnata, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, agli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:
2009: EUR 40660000,
2010: EUR 82110000,
a partire dal 2011: EUR 122610000.
3. Gli importi fissati al paragrafo 2, sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell’allegato X quater.
Art. 191 Casi di emergenza
La Commissione stabilisce le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, specifici problemi pratici. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.
Art. 192 Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione
1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento o per il controllo e l’analisi del mercato nonché per l’osservanza degli obblighi internazionali inerenti ai prodotti di cui all’articolo 1.
2. La Commissione stabilisce le modalità per la determinazione delle informazioni necessarie all’applicazione del paragrafo 1, nonché le modalità relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.
Art. 193 Clausola di elusione
Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche, nessun beneficio previsto dal presente regolamento è concesso a favore di una persona fisica o giuridica per la quale sia accertato che le condizioni richieste per ottenere tali benefici sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.
Art. 194 Controlli e misure amministrative e sanzioni amministrative e loro notifica
La Commissione determina:
a) le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;
b) un sistema di applicazione di misure amministrative e sanzioni amministrative ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;
c) le norme in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione del presente regolamento;
d) le norme relative alla notifica dei controlli svolti e dei relativi risultati.
Le sanzioni amministrative di cui alla lettera b) sono graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dei casi di inadempimento riscontrati.
La Commissione può stabilire anche le norme sulla misurazione di superfici nel settore vitivinicolo atte a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie previste dal presente regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare i controlli e le norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli.