Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 79 del 1990
Massime (2)
Massima n. 15013
- Contenzioso tributario
- Commissioni tributarie
- Procedimento
- Onere e condanna alle spese
- Applicabilità degli artt. da 90 a 97 del cod. proc. civ.
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto proposta in via meramente ipotetica ed eventuale.
Norme impugnate
- art. 39, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
Parametri
Massima n. 15014
- Contenzioso tributario
- Commissioni tributarie
- Procedimento
- Onere e condanna alle spese
- Applicabilità degli artt. da 90 e 97 del cod. proc. civ.
- Lamentata esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Nel procedimento dinanzi le Comissioni tributarie, la mancata applicabilità degli artt. da 90 a 97 cod. proc. civ., concernenti l'onere e la condanna alle spese, non può ritenersi illegittima, in quanto l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese non ha portata assoluta ed inderogabile né al riguardo rileva la riconosciuta illegittimità della mancata previsione della condanna alle spese, in altra e più strettamente specifica ipotesi (in materia di decreto ingiuntivo). (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 26 ottobre 1972, n. 636). - S. n. 303/1986.
Norme impugnate
- art. 39, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. da 90 a 97 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Padulazzi Giampiero contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 12 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 26 e il 12 maggio 1989 (R.O. 445 e 526 del 1989) la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto rispettivamente da Padulazzi Giampiero e da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui detto articolo esclude l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni tributarie degli artt. da 90 a 97 del codice di procedura civile (onere e condanna alle spese);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
che trattandosi di identica questione i giudizi possono essere riuniti, per formare oggetto di un'unica pronuncia;
punto 2
Considerato che quanto all'ordinanza n. 526 la questione è da intendere, allo stato, inammissibile poiché proposta in via meramente ipotetica ed eventuale;
che per quanto riguarda la ordinanza n. 445 la questione va dichiarata manifestamente infondata, avendo la Corte già avuto modo di rilevare che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese non ha portata assoluta ed inderogabile; né appare pertinente il riferimento ad altra sentenza (n. 303 del 1986) avente carattere di stretta specificità;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 526 del 1989;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 445 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze