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Sez. U, Sentenza n. 2796 del 24/07/1969 (Rv. 342558 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - FERROVIE - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO - NATURA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - FORMA DI LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE DOPO IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - IRRILEVANZA - ASSEGNATARIO DELLO ALLOGGIO - TITOLARITA DI DIRITTO SOGGETTIVO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342558-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - FERROVIE - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO - NATURA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - FORMA DI LOCAZIONE ED OCCUPAZIONE DOPO IL COLLOCAMENTO A RIPOSO - IRRILEVANZA - ASSEGNATARIO DELLO ALLOGGIO - TITOLARITA DI DIRITTO SOGGETTIVO - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - INSUSSISTENZA.*

L'assegnazione, da parte dell' amministrazione delle ferrovie dello stato, di alloggi per ferrovieri a favore di determinati soggetti particolarmente qualificati in relazione alla loro posizione in servizio attivo e secondo le norme speciali che regolano la materia della concessione degli alloggi al personale ha natura di concessione amministrativa con corrispettivo, anche quando assuma la Forma estrinseca di una locazione, o se la pubblica amministrazione, per mera tolleranza, permetta che il funzionario occupi, ancora per qualche tempo, lo alloggio di servizio a lui concesso, dopo il suo collocamento a riposo. Da tale assegnazione non sorge alcun diritto soggettivo a favore dell'assegnatario dell'alloggio medesimo ed e, pertanto, improponibile qualsiasi Azione giudiziaria diretta ad opporsi al diritto dell' amministrazione di fare cessare il rapporto, ove concorrano le condizioni previste dalle norme da cui il rapporto stesso e regolato il giudice ordinario e, quindi, privo di giurisdizione a conoscere delle controversie a cui l'applicazione stessa possa dar luogo. (nella specie l' amministrazione delle ferrovie aveva notificato all'assegnatario dell'alloggio, collocato in pensione, una ordinanza di rilascio in via amministrativa emessa dal direttore compartimentale. L'interessato aveva allora proposto ricorso dinanzi al pretore chiedendo la sospensione dello sfratto e la proroga dell'esecuzione a sensi della legge 30 settembre 1963 n. 1307. Il pretore dichiarava soggetta a proroga l'esecuzione dello sfratto e si riservava di determinare la durata della proroga medesima. La suprema Corte, nello affermare che i provvedimenti adottati dal pretore a sensi dello art. 1 della legge n. 1307 del 1963 sono posti in essere nell'Esercizio di una potesta giurisdizionale ed hanno quindi natura giurisdizionale e non amministrativa, ha enunciato i principi che precedono, cosi confermando la sentenza del tribunale che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del pretore). (V. 1473-67, massima n. 328156 2215-62).*

Riferimenti normativi: Legge 30/09/1963 num. 1307 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)