Sez. 5, Sentenza n. 4325 del 08/10/1997 Cc. (dep. 20/01/1998) Rv. 209880 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Configurabilità negli atti dispositivi - Limiti - Fattispecie in tema di patente di guida.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Il delitto di falso ideologico (art. 479 cod. pen.) è astrattamente configurabile anche negli atti dispositivi, allorché l'attestazione di sussistenza di una determinata situazione di fatto non sia conforme a verità e pertanto è ipotizzabile anche con riferimento al rilascio di una patente di guida con riguardo all'attestazione, contraria al vero, dell'avvenuto regolare superamento dell'esame teorico, pur non menzionato nell'atto ma costituente indefettibile verifica demandata al pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio della patente di guida quale corpo di reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)