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Sez. 6, Sentenza n. 22412 del 22/05/2026 Ud. (dep. 17/06/2026) Rv. 290218-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Falsa denuncia - Fatto non previsto dalla legge come reato - Calunnia - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290218-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Non integra il delitto di calunnia la condotta di chi falsamente denuncia comportamenti che abbiano dato luogo a falsità in scrittura privata o ad abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, in quanto la stessa costituisce un illecito civile punito con sanzione pecuniaria, a seguito dell'abrogazione degli artt. 485 e 486 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, né quella di chi altrettanto falsamente rappresenta comportamenti che diano luogo a "truffa processuale", non risultando configurabile tale delitto atteso che il provvedimento giudiziale non costituisce atto di disposizione patrimoniale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la

configurabilità della calunnia in relazione alla falsa accusa, formulata nei confronti della controparte in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, di avere falsificato una ricognizione di debito e di averla utilizzata in sede monitoria).

Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 486, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)