Sez. 2, Sentenza n. 11213 del 08/06/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161919 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - DAZIONE DI ASSEGNI PRIVI DI PROVVISTA IN PAGAMENTO DI UN CREDITO PREESISTENTE - REATO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - DAZIONE DI ASSEGNI PRIVI DI PROVVISTA IN PAGAMENTO DI UN CREDITO PREESISTENTE - REATO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
L'adozione di un raggiro (nella specie falsa Assicurazione di solvibilità e di surroga) per indurre un creditore ad accettare assegni privi di provvista in pagamento di un credito preesistente non costituisce truffa, ma semplice protrazione dell'inadempimento per inefficacia liberatoria del pagamento in quanto nessun profitto (tranne forse qualche giorno di "respiro") può ricavarne il debitore e nessun danno il creditore, immutata restando la obbligazione dell'uno nei confronti dell'altro.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)