Sez. 2, Ordinanza n. 22238 del 29/06/2026 (Rv. 679130-01)
POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") | Consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto reale - Sufficienza per negare la "possessio ad usucapionem" - Esclusione - Fondamento.
POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI")
In tema di usucapione, la mera consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto reale non esclude il possesso utile ad usucapire, a tal fine occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì in quella di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)