Sez. L, Sentenza n. 5783 del 26/09/1986 (Rv. 448222 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 8 DEL DECRETO LEGGE N. 463 DEL 1983 - RILEVANZA - LIMITI - EROGABILITÀ DELLA PENSIONE PER IL PERIODO POSTERIORE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 638 DEL 1983 - GIUDICATO RELATIVO - CONTENUTO - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE E DELLA SUA EROGABILITÀ - CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'INPS PER IL PERIODO ANTERIORE AL GIUDICATO IN SEDE DI ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 8 DEL DECRETO LEGGE N. 463 DEL 1983 - RILEVANZA - LIMITI - EROGABILITÀ DELLA PENSIONE PER IL PERIODO POSTERIORE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 638 DEL 1983 - GIUDICATO RELATIVO - CONTENUTO - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE E DELLA SUA EROGABILITÀ - CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'INPS PER IL PERIODO ANTERIORE AL GIUDICATO IN SEDE DI ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 8 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, entrata in vigore il 26 novembre 1983) - norma la quale prevede (fra l'altro) che la pensione d'Invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, ove l'assicurato od il pensionato siano percettori di redditi superiori ad una determinata misura - costituisce ius superveniens applicabile anche d'ufficio nei procedimenti in corso, nei quali, pertanto, il giudice, ai fini dell'erogabilità della pensione per il periodo posteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta, deve verificare il possesso da parte dell'assicurato del requisito reddituale stabilito dalla nuova norma. Il giudicato eventualmente formatosi contiene l'accertamento non solo del diritto alla pensione d'Invalidità ma anche della sua concreta erogabilità, la quale, per il periodo anteriore alla formazione del giudicato stesso, non potrebbe essere più contestata dall'i.N.P.S., neanche in Sede di esecuzione, potendo la facoltà di sospensione riconosciuta all'istituto avere effetto solo per il periodo posteriore (al giudicato). (V 4241/85, mass n 441735).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)