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Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 27/03/1998 (Rv. 514029 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE | Omessa ultimazione dei lavori - Domanda di adempimento - Ammissibilità - Ragioni - Mancata fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1662 cod. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514029-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE

Gli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ., che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore sul presupposto della realizzazione e consegna dell'opera commessa, non escludono l'applicabilità della disciplina generale dei contratti in base alla quale, in caso di omessa ultimazione dei lavori, il committente, ai sensi dell' art. 1453, primo comma, cod. civ., può chiederne il completamento, indipendentemente dall'esercizio della facoltà - e non onere - del committente di controllare lo svolgimento dei lavori e di assegnare un termine per il rispetto delle condizioni stabilite, previsto dall'art. 1662 cod. civ., per consentire, all'inutile decorso di esso, di domandare la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1662

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)