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Per il risanamento della citta' di Napoli

Testo in vigore al

Art. 3

1. I titoli, di cui sopra, saranno emessi in dodici serie annuali, a cominciare dal 1886, fruttiferi dell'interesse 5 per cento all'anno, e ammortizzabili tutti in 60 annualita' eguali, comprensive dell'interesse e dell'ammortamento, a cominciare dal 1899.

2. Ciascuna delle prime otto serie comprendera' tanti titoli quanti occorrono per ottenere otto milioni di capitale effettivo: le successive quattro serie ne comprenderanno tanti quanti ne occorrono per ottenere nove milioni per ciascuna.

Art. 4

1. Le emissioni saranno fatte dallo Stato.

2. Gli interessi annuali, pagabili a semestri maturati fino al 1898, e le annualita' fisse d'interessi e di ammortamento per gli anni successivi, giusta il precedente articolo 3, saranno per meta' a carico dello Stato e per meta' a carico del comune di Napoli.

Art. 5

1. Nel bilancio del Ministero del Tesoro verranno iscritte in appositi capitoli le somme necessarie per il servizio degli interessi e dell'ammortamento dei titoli suddetti.

Art. 6

1. Nel bilancio d'entrata verranno iscritte in appositi capitoli le somme per le quali il municipio di Napoli e' tenuto a concorrere in detta spesa, giusta il precedente articolo 4.

Art. 7

1. Saranno versate nelle casse del tesoriere provinciale di Napoli, costituendone un fondo speciale di cui si terra' conto a parte:

  1. a) Il capitale di 100 milioni ricavato dalla emissione dei titoli suddetti;

  2. b) Le somme che saranno contribuite da altri enti morali per il bonificamento di cui all'articolo 1, in aggiunta ai 100 milioni, e le somme ricavate dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni od altro.

Art. 8

1. I contratti per le espropriazioni, per la esecuzione delle nuove opere e tutti gli atti relativi saranno stipulati dal Municipio, e diverranno esecutivi quando il Ministro dell'Interno li abbia approvati.

Art. 9

1. La parte straordinaria del bilancio del comune di Napoli, relativa alle opere ed ai lavori da farsi colle somme di cui agli articoli precedenti, dovra' essere approvata anche dal Ministero dell'Interno.

2. In ogni anno dovra' erogarsi una somma non inferiore a 10 milioni di lire.

Art. 10

1. I pagamenti per prezzi di espropriazione e per lavori saranno fatti dal tesoriere provinciale di Napoli sul fondo di cui all'articolo 7 in seguito a mandati del sindaco, corredati delle opportune liquidazioni e certificazioni viste da un delegato del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 11

1. Quando, detratto dal prodotto lordo le spese di amministrazione e l'annualita' di L. 11,500,000 a favore del comune, avanzera' una somma superiore a L. 6,000,000, sara' corrisposta al comune una somma eguale a quattro quinti dell'eccedenza.

2. Sara' tenuto un conto a parte del prodotto derivante dagli aumenti di tariffa votati dal comune ed approvati con decreto reale del 1° febbraio 1892 n. 35, o che fossero approvati in seguito. Questo prodotto sara' devoluto per intero al comune.

Art. 12

1. Nessuno avra' diritto a indennita' per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge.2

Art. 13

1. Nel piano, di cui all'art. 1°, sara' determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade, che il municipio potra' espropriare per pubblica utilita'.

2. I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

3. L'indennita' dovuta ai proprietari degl'immobili espropriati sara' determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purche' essi abbiano la data certa, corrispondente al rispettivo anno di locazione.

4. In difetto di tali fitti accertati l'indennita' sara' fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.

5. I periti non dovranno, nella stima per la indennita', tener conto dei miglioramenti e delle spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento.2

Art. 14

1. Sara' esente per cinque anni dall'imposta sui fabbricati il maggior valore locativo derivante da miglioramenti e restauri per cagione di igiene.

Art. 15

1. Per la costruzione di nuove case ad uso di abitazione nel perimetro del piano di risanamento di cui all'articolo 1, gli Istituti di credito fondiario potranno far prestiti fino al montare di tre quinti del valore dell'immobile, compreso il terreno sul quale questo sara' costruito, risultante da perizia giurata, redatta da tre ingegneri.

2. Il mutuatario dovra' dare prima ipoteca sull'area, nonche' sopra lo stabile che si obbliga di costruire.

3. Una prima anticipazione del mutuo, non maggiore del decimo, potra' essere fatta alla firma del contratto. I pagamenti successivi potranno farsi a misura che l'edificio progredira', in guisa che ogni quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite.

4. Il rimborso della somma totale mutuata potra' esser fatto fra 50 anni, decorrendi dall'anno successivo a quello in cui la casa verra' dichiarata abitabile.

5. Gli interessi non pagati dal giorno del mutuo a quello in cui cominciera' il rimborso saranno aumentati sulle rate di ammortamento e d'interesse proporzionalmente di anno in anno sino alla totale estinzione del prestito.

6. Gli Istituti di credito fondiario potranno anche fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca, alle stesse condizioni dei prestiti.

7. Queste disposizioni avranno effetto soltanto per un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge.

8. In tutto il di piu' saranno applicate le leggi relative al Credito fondiario.4

Art. 16

1. Il sindaco di Napoli potra', nel primo biennio dopo la promulgazione della presente legge, per ordinanza da pubblicarsi nei modi legali, emanare tutti i provvedimenti necessari:

  1. a) Per chiusura o risanamento di case insalubri;

  2. b) Per soppressione di pozzi o cisterne che sieno per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;

  3. c) Per rimozione di cause d'insalubrita' dalle acque o dalle abitazioni;

  4. d) Per chiusura o rifazione di ogni canale o tubo di scarico delle case, o per obbligo a costruirli;

  5. e) Per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo;

  6. f) Per obbligo al proprietario di non impedire al condomino o all'inquilino che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua;

  7. g) Per multe a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato;

  8. h) Per esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

Art. 17

1. E' istituita una Giunta speciale di sanita' per la citta' di Napoli e durera' due anni ed un mese.

2. Questa Giunta sara' nominata per decreto Reale, e sara' composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiedera', da un membro del Consiglio d'ordine degli avvocati, da un funzionario dell'ordine amministrativo, da un ingegnere del Genio civile governativo, da un medico e da un chimico. A questi il Consiglio provinciale aggiungera' un consigliere.

3. Gl'interessati potranno, nel termine di quindici giorni dalla notificazione, fare opposizioni alle ordinanze del sindaco, di cui all'articolo precedente.

4. La Giunta speciale, nel termine di quindici giorni, pronunziera' decisione definitiva, dopo aver invitato gl'interessati a fare le loro deduzioni.

5. Le ordinanze del sindaco e le decisioni della Giunta non saranno suscettive di verun altro mezzo d'impugnazione in via amministrativa o giudiziaria.

6. Sara' pubblicato per decreto Reale il regolamento che determinera' la procedura da serbarsi dalla Giunta medesima per l'esercizio della sua giurisdizione.

Art. 18

1. Ai comuni che ne faranno richiesta nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno essere estese per decreto Regio, udito il Consiglio di Stato, tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17, qualora le condizioni d'insalubrita' delle abitazioni o della fognatura e delle acque ne facessero manifesto il bisogno.13

2. La richiesta dovra' essere accompagnata dalla proposta delle opere necessarie al risanamento.

3. Lo stesso Regio decreto conterra' la dichiarazione di pubblica utilita' per le opere approvate.

4. A comporre la Giunta di cui all'articolo 17 potra' essere chiamato un giudice di Tribunale od il pretore nei comuni che non sono sede di Corte di appello.

Art. 19

1. Con regolamento da approvarsi per decreto Reale saranno determinati i lavori da eseguire d'urgenza, e sara' provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 1885.
UMBERTO.
DEPRETIS.
A. MAGLIANI.
Visto, Il Guardasigilli: PESSINA.