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Sez. 3, Sentenza n. 1643 del 28/04/1975 (Rv. 375250 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - DECISIONE SEPARATA SULLA CONVALIDA - GIUDIZIO DI MERITO - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA - SENTENZA NON DEFINITIVA DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375250-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - DECISIONE SEPARATA SULLA CONVALIDA - GIUDIZIO DI MERITO - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA - SENTENZA NON DEFINITIVA DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE.*

L'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale i procedimenti cautelari, non si estende al giudizio di merito connesso con quello della convalida del sequestro conservativo, specialmente quando la decisione su questo sia stata rinviata alla sentenza definitiva: quindi, opera la sospensione, ai fini del termine per ricorrere in Cassazione contro una sentenza d'appello, confermativa di sentenza di primo grado, non definitiva del merito, che abbia rinviato al definitivo la pronunzia sulla convalida.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 682, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)