Sez. 1, Sentenza n. 2549 del 20/11/1995 Ud. (dep. 07/03/1996) Rv. 204049 - 01
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Incendio - In genere | Danneggiamento seguito da incendio - Differenza.
Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Incendio - In genere
La differenza, tra il reato di incendio, di cui all'art. 423 cod. pen., e quello di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall'art. 424 cod. pen., sussiste sul fatto che, nella prima fattispecie, l'agente vuolE che si sviluppi un incendio, mentre, nella seconda, vuole solo danneggiare con il fuoco. L'art. 242 cod. pen. prevede quindi l'incendio come reato che esula dalla intenzione dell'agente, e, nella struttura di detto reato, l'incendio o il pericolo d'incendio è solo condizione oggettiva di punibilità e, come tale, estranea al dolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)