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Sez. 2, Sentenza n. 5037 del 21/07/1983 (Rv. 429905 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE O DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO UNA SERVITÙ - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DEL FONDO DOMINANTE - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429905-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE O DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO UNA SERVITÙ - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DEL FONDO DOMINANTE - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE - CONDIZIONI.*

Il trasferimento del fondo dominante avvenuto, a titolo particolare, durante la controversia avente ad oggetto la servitù comporta la applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., a norma del cui secondo comma l'efficacia del rifiuto delle altre parti all'estromissione dell'alienante non è subordinata alla dimostrazione di un loro particolare interesse alla presenza in causa dell'alienante medesimo né alla proposizione di alcuna domanda nei suoi confronti da parte del successore, atteso che la necessità della presenza nel processo del dante causa a titolo particolare fino alla fine del giudizio è sufficientemente giustificata dal fatto che l'effetto del giudicato si produce anzitutto fra le parti originarie e solo in via conseguenziale nei confronti dei loro aventi causa. (V 1952/78, mass n 391319; (V 1910/77, mass n 385626).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)