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Sez. 1, Sentenza n. 2072 del 22/06/1972 (Rv. 359273 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA DELL'IMPOSTA PAGATA - ESCLUSIONE DELLA REVOCA.*
Stato
decisa il 1972-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359273-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - REVOCA E MODIFICA - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA DELL'IMPOSTA PAGATA - ESCLUSIONE DELLA REVOCA.*

L'adesione al concordato da parte del contribuente si risolve nel riconoscimento del diritto dell'ente impositore a quella imposta, sia nel quantum che nell'an. Pertanto, la definizione del rapporto d'imposta in tal modo conseguita e il successivo pagamento integrale dell'imposta portano all'insensibilita di tale situazione alla pronunzia, successivamente intervenuta, di incostituzionalita. (V 2107'71, mass n 352822; 498'66, mass n 320994).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)