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Sez. 1, Sentenza n. 3556 del 02/06/1981 (Rv. 414170 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - ACCERTAMENTO - ARTT 102 E 103 COD STRADALE - CRITERI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1981-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414170-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - ACCERTAMENTO - ARTT 102 E 103 COD STRADALE - CRITERI RISPETTIVI.*

Mentre l'art 103 cod stradale stabilisce limiti fissi di velocita, il precedente art 102 fa Obbligo ai conducenti di regolare la velocita dei veicoli in modo che, tenute presenti le eventuali limitazioni, il tipo, il sistema di frenatura ed il peso dei veicoli medesimi, nonche le caratteristiche della strada e del traffico e le altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose o causa di disordine o di intralcio per la circolazione. Pertanto, a differenza dell'accertamento delle violazione all'art 103 che implica l'uso di strumenti misuratori della velocita, lo accertamento delle infrazioni all'art 102 e rimesso al prudente apprezzamento dell'organo di polizia che vi procede con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di situazione che appaiano sufficienti a far ritenere pericolosa la velocita tenuta in concreto dal conducente.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)