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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33751 del 16/11/2022 (Rv. 666422 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Ricorso per cassazione - Omessa pronuncia su domanda riconvenzionale della parte vittoriosa - Possibilità di diversa regolamentazione delle spese - Interesse al ricorso del soccombente - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666422-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO

E' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello, sotto il profilo che l'eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regolamento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia,

che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell'attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio, né l'acquiescenza prestata dal convenuto alla sentenza di primo grado può qualificarsi come espressa rinuncia agli effetti di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)