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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040 - 02)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Indicazione dello specifico termine di decorrenza ex art. 2947, comma 3, c.c. - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Deducibilità in cassazione – Ammissibilità – Limiti e condizioni.
Stato
decisa il 2021-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662040-02

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.

Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)