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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 262 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-24, depositata il 1988-03-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:262
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10524

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Fondo agricolo
  • Soggetto passivo
  • Mezzadro, fittavolo, colono o compartecipe
  • Indennità di esproprio
  • Indennità a questa aggiuntiva
  • Corresponsione
  • Diritto
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, comma secondo.
  • Cost., artt. 3, 42.
Leggi la massima
In materia di indennità di espropriazione, relativamente alla determinazione dei criteri per un giusto ristoro dell'espropria- to, non può non riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalità legislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte costituzionalmente obbligate. Tali scelte non si ravvisano in ordine alla questione di legittimità costituzio- nale - che è dichiarata perciò manifestamente inammissibile - dell'art. 17, secondo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, de- nunziato - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - nella parte in cui prevede che al mezzadro, così come al fittavolo, al colono o al compartecipe, costretto ad abbandonare il fondo espropriato, venga corrisposta una indennità aggiuntiva di ammontare pari all'indennizzo corrisposto al proprietario. Peraltro, la valuta- zione, anche economica, di ricorrere alla procedura espropriativa è rimessa all'iniziativa dell'espropriante e d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della procedura stessa.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica. Norme sulla espropriazione per pubblica utilità"), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1984 dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985; Visti l'atto di costituzione di Di Minco Donato nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza in data 22 ottobre 1984 la Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui prevede che al mezzadro, così come al fittavolo, al colono o al compartecipe, costretto ad abbandonare il fondo espropriato, venga corrisposta una indennità aggiuntiva di ammontare pari all'indennizzo corrisposto al proprietario;
punto 2
Considerato che, secondo quanto rileva il giudice a quo, l'applicazione della norma comporta per l'espropriante il raddoppio dell'onere e quindi la corresponsione di una somma che può essere superiore al valore di mercato del bene senza un giustificato motivo e, in ogni caso, con un effetto contrario alla funzione dell'indennizzo previsto dalla Costituzione; che la valutazione di ricorrere alla procedura espropriativa è rimessa all'iniziativa dell'espropriante, al quale spetta l'adeguata valutazione anche degli aspetti economici e finanziari dell'operazione; che, d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della espropriazione; che nella determinazione dei criteri per un giusto ristoro non può non riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalità legislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte costituzionalmente obbligate, che non si ravvisano nella specie.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; Norme sulla espropriazione per pubblica utilità"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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