Sez. L, Sentenza n. 22262 del 27/09/2013 (Rv. 627986 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Costituzione di rendita unica derivante da più inabilità - Ultradecennalità del pregresso infortunio - Consolidamento della rendita - Rendita unica infradecennale - Revisione - Ammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In materia di infortunio o malattia professionale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo risultante all'esito di Corte cost. n. 318 del 1989, nella parte in cui prevede che, ove al lavoratore, già titolare di rendita per un pregresso infortunio, sia occorso un nuovo infortunio od una nuova malattia professionale e sia trascorso più di un decennio dal precedente evento, l'INAIL non possa costituire una rendita unica in misura inferiore a quella erogata e già consolidata, non essendovi disparità di trattamento rispetto al caso in cui il lavoratore, titolare di rendita da infortunio, diventi, in ragione di un nuovo evento lesivo infradecennale, beneficiario di una rendita unica suscettibile di successiva revisione ancorché siano decorsi più di dieci anni dal primo infortunio, trattandosi di benefici fondati su presupposti di fatto diversi, per cui resta giustificato il diverso trattamento giuridico.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 com. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)