diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 18861 del 11/03/2003 Ud. (dep. 22/04/2003) Rv. 224805 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Rinvio limitato alla determinazione della pena - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224805-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE

In caso di errore di calcolo della pena irrogabile per il reato continuato dovuto alla necessità di rideterminare quella per la continuazione in ragione della prescrizione di alcune contravvenzioni punite con la sola ammenda, il giudice di legittimità deve procedere alla rettificazione dell'errore ai sensi dell'art. 619 cod.proc.pen., alla luce dell'interpretazione della norma effettuata in relazione all'art. 111 Cost., che non consente, per il principio di ragionevole durata del processo, che siano rimesse dalla cassazione al giudice del rinvio, questioni relative alla sola determinazione della pena, in presenza di un giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato, e che siano applicate cause estintive sopravvenute a tale parziale annullamento. (Fattispecie, in tema costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesistico, violazione alla normativa sulle opere in cemento armato e violazione dei sigilli)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)