Sez. 3, Sentenza n. 2489 del 05/07/1976 (Rv. 381283 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA DI ENTRAMBI I CONDUCENTI - FUNZIONE SUSSIDIARIA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - COLPA ESCLUSIVA DI UN CONDUCENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA DI ENTRAMBI I CONDUCENTI - FUNZIONE SUSSIDIARIA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - COLPA ESCLUSIVA DI UN CONDUCENTE.*
Nel caso di danno provocato dallo scontro fra due veicoli, la presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall'art 2054 cod civ, ha funzione meramente sussidiaria. Percio, quando, attraverso la ricostruzione dei fatti relativi allo scontro, risulti che l'evento dannoso siasi verificato esclusivamente per inosservanza di Disposizioni di legge e di norme di comune prudenza da parte di uno soltanto dei due conducenti e che, invece, osservante di esse sia stato il comportamento dell'altro, nei confronti di quest'ultimo resta travolta e superata la presunzione suddetta. (V 1583/74, mass n 369753; (V 377/74, mass n 368056).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)