Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:
1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;
2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;
3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge.
5) la percentuale prevista dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'articolo 6 della legge 2-5 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 19169, e 7 febbraio 1956, n. 65;
8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
9) i redditi del patrimonio;
10) il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge;
11) ogni altra eventuale entrata.
Art. 2
1. Ogni procuratore o avvocato e' tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle sottoindicate autorita' giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione.
2. La misura del contributo e' la seguente:
1) davanti agli uffici di conciliazione: lire 500;
2) davanti alle preture: lire 1000;
3) davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado: lire 2000;
4) davanti alle corti di appello, ai tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello: lire 4000;
5) davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla commissione centrale delle imposte dirette ed indirette: lire 6000.
Art. 3
1. E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:
a) sentenze delle autorita' giurisdizionali di cui al presente articolo anche se emesse in camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione:
b) i decreti penali di condanna non opposti;
c) ordinanza di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile;
d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso codice;
e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, del codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso codice;
f) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
g) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
h) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei tribunali e delle corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;
i) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorieta' del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile;
l) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorita' giudiziaria escluso il conciliatore.
2. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura:
1) lire 800 per le sentenze dei conciliatori;
2) lire 2000 per i decreti penali;
3) lire 4000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;
4) lire 7000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle corti di assise;
5) lire 8000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle corti di appello, delle corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici;
6) lire 10.000 per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del tribunale superiore delle acque pubbliche, del tribunale supremo militare;
7) lire 6000 per i lodi arbitrali di cui alla lettera i) che non oltrepassino il valore di 10 milioni;
8) lire 10.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 20 milioni;
9) lire 20.000 per i lodi arbitrali di valore non superiore ai 30 milioni;
10) lire 50.000 per i lodi arbitrali superiori a 30 milioni;
11) lire 2000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;
12) lire 4000 per quelli redatti innanzi ai tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;
13) lire 5000 per quelli redatti innanzi alle Corti di appello e ai consiglieri addetti.
3. Il contributo e' unico ed e' dovuto per ciascun provvedimento sempre che vi sia avvocato o procuratore costituito.
4. Il contributo per le sentenze dei conciliatori e' corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio.
5. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.
6. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo e' riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed e' a carico di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non puo' avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.
7. L'ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.
Art. 4
1. Sono dovuti, inoltre, alla Cassa nazionale i seguenti contributi oggettivi:
a) contributo di lire 400° per ogni certificato penale rilasciato in bollo dagli uffici del casellario giudiziario;
b) contributo di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza dei cancellieri giudiziari;
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 410;
2. La riscossioni di detti contributi si effettua con l'applicazione, a cura dei menzionati uffici e cancellerie, di apposite marche, che sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario dell'ufficio o della cancelleria che redige o rilascia il certificato.
Art. 5
1. La pensione si consegue:
a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di eta';
b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di eta' e non i 40;
c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di eta', ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'iscritto puo' esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori pero' a 5, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione alla Cassa, versando a questa ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi;d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.
2. In quest'ultimo caso l'iscritto puo' esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori pero' a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60 mila per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.1
Art. 6
1. In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e sospesa.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:
1) pensioni di anzianita' agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;
2) pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e di invalidita': lire 220 mila mensili;
3) pensioni di riversibilita' delle pensioni di anzianita' e di invalidita': lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
3. Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di eta' conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila.
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1969, N. 991
Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerre, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.
5. Il godimento della pensione di guerra, della previdenza sociale e di qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ed il godimento di qualsiasi trattamento di pensione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza agli avvocati e procuratori, non comportano la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense.
Art. 7
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237
Art. 8
1. Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno e' destinato ogni anno l'importo di lire 230 milioni.
2. Non e' ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trova nelle condizioni di poter fruire della pensione di vecchiaia o di invalidita'. A coloro che gia' godono di una di tali pensioni puo' essere tuttavia, concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno e' valutato alla stregua dell'articolo 138 del Codice civile.
3. La somma sopra indicata, destinata alla assistenza, e' devoluta ai Consigli dell'ordine e ripartita tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.
Art. 9
1. Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente articolo 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme occorrenti:
a) per l'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali lino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni;
b) per l'integrazione del montante orfani a norma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;
c) per l'assistenza sia generica che sanitaria;
d) per l'accreditamento degli interessi annui del 4,50 per cento ai conti individuali ed alle riserve matematiche;
e) per Le spese di gestione della Cassa;
f) per la copertura di eventuali disavanzi.
2. Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali, unitamente ai contributi personali di cui al n. 6 dell'articolo 1, della presente legge.
Art. 10
1. Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente rieletti.
Art. 11
1. Gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi.