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Sez. 6, Sentenza n. 40332 del 08/10/2003 Cc. (dep. 23/10/2003) Rv. 228422 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PRESUPPOSTI | Garanzia del pagamento della pena pecuniaria - Pena condizionalmente sospesa - Legittimità del sequestro - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228422-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PRESUPPOSTI

È illegittimo il sequestro conservativo, disposto a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, quando in favore dell'interessato sia stata disposta la sospensione condizionale della pena stessa, posto che l'erario non vanta in questo caso un diritto di credito, ma una mera aspettativa subordinata alla condizione che il beneficio venga revocato in applicazione dell'art. 168 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)