PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1973 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (73/239/CEE)
Testo in vigore al
Art. 3
1.
La presente direttiva non si applica alle mutue assicuratrici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni;
b) la cui attività non copra i rischi di responsabilità civile salvo se essi costituiscono una garanzia accessoria ai sensi del punto C dell'allegato, né rischi di credito e di cauzione;
c) per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva non supera 5 milioni di EUR, e
d) per le quali la metà almeno dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva proviene da soci della mutua.
La presente direttiva non si applica alle imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
l'impresa non svolge alcuna attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, diversa da quella descritta nell'allegato (punto A, ramo 18),
l'attività è svolta esclusivamente su base locale e consiste soltanto in prestazioni in natura, e
il ricavo annuo totale introitato grazie all'attività di assistenza alle persone in difficoltà non supera i 200000 EUR.
Tuttavia, il disposto del presente articolo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva.
2.
Essa non riguarda inoltre le mutue che hanno concluso con un'impresa della stessa natura una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti.
In questo caso, l'impresa cessionaria è soggetta alla direttiva.
Art. 4
La direttiva non concerne, salvo modifiche dello statuto per quanto riguarda la loro competenza:
a) in Germania
i seguenti enti di diritto pubblico che beneficiano di un monopolio (Monopolanstalten):
1. Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe
2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München
3. Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, München
4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig
5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg
6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt
7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel
8. Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt, Sigmaringen
9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold
10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden
11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg
12. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich
13. Feuersozietät Berlin, Berlin
14. Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart
Tuttavia, la competenza territoriale non è ritenuta modificata nel caso di una fusione di questi enti effettuata allo scopo di mantenere a favore del nuovo ente la competenza territoriale degli organismi fusi; del pari, la competenza in merito ai rami esercitati non è ritenuta modificata se uno di tali enti riprende, per lo stesso territorio, uno o più rami di uno dei suddetti enti.
i seguenti enti semipubblici:
1. Postbeamtenkrankenkasse
2. Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;
b) in Francia gli organismi seguenti:
1. Caisse départementale des incendiés des Ardennes
2. Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or
3. Caisse départementale des incendiés de la Marne
4. Caisse départementale des incendiés de la Meuse
5. Caisse départementale des incendiés de la Somme
6. Caisse départementale grêle du Gers
7. Caisse départementale grêle de l'Hérault;
c) in Irlanda Voluntary Health Insurance Board;
d) in Italia la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);
e) nel Regno Unito the Crown Agents;
f) in Danimarca Falcks Redningskorps A/S, København;
g) in Spagna i seguenti organismi pubblici:
1. Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros;
2. Consorcio de Compensación de Seguros;
3. Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación.
Art. 5
Ai sensi della presente direttiva si intende per
a) unità di conto: l'unità di conto europea (UCE) definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione4. Ogni volta che la presente direttiva fa riferimento all'unità di conto, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'UCE in tutte le monete della Comunità;
b) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;
c) localizzazione delle attività: la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro, senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive, quali l'iscrizione di ipoteche. Le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale esse sono realizzabili;
d) grandi rischi:
i) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 del punto A dell'allegato,
ii) i rischi classificati nei rami 14 e 15 del punto A dell'allegato qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività,
iii) i rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 del punto A dell'allegato, purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992:
totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU;
importo netto del volume di affari: 24 milioni di ECU;
numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 500.
Seconda tappa: a partire dal 1o gennaio 1993:
totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ECU;
importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU;
numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.
Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE5, i criteri sopra indicati sono applicati sulla base dei bilanci consolidati. Ogni Stato membro può aggiungere alla categoria menzionata al punto iii) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, «joint ventures», e raggruppamenti temporanei.
Titolo II. Norme applicabili alle imprese la cui sede sociale si trova all'interno della Comunità
Sezione a. Condizioni di accesso
Art. 6
L'accesso all'attività di assicurazione diretta è subordinato alla concessione di un'autorizzazione amministrativa preliminare.
Questa autorizzazione deve essere richiesta alle autorità dello Stato membro d'origine:
a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro;
b) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui al primo comma, estende la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami.
Art. 7
1. L'autorizzazione è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di esercitarvi attività in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi.
2.
L'autorizzazione è accordata per ramo. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo, quali previsti al punto A dell'allegato.
Tuttavia:
a) ogni Stato membro ha facoltà di accordare l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati al punto B dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;
b) l'autorizzazione accordata per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la copertura dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C dell'allegato.
Art. 8
1.
Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione
a) adottino una delle forme seguenti:
per quanto riguarda il Regno del Belgio: «société anonyme» — «naamloze vennootschap» — , «société en commandite par actions» — «commanditaire vennootschap op aandelen» — , «association d'assurance mutuelle» — «onderlinge verzekeringsverenigine» — , «société coopérative» — «coöperatieve vennootschap»;
per quanto riguarda il Regno di Danimarca: «aktieselskaber», «gensidige selskaber»;
per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»;
per quanto riguarda la Repubblica francese: «Société anonyme, société d'assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale», «institution de prevoyance régie par le code rural», «mutuelles régies par le code de la mutualité»;
per quanto riguarda l'Irlanda: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited»;
per quanto riguarda la Repubblica italiana: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione»;
per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo: «société anonyme», «société en commandite par action», «association d'assurances mutuelles», «société coopérative»;
per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»;
per quanto riguarda il Regno Unito: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered under the Friendly Societies Act», «the association of underwriters known as Lloyd's»;
per quanto riguarda la Repubblica ellenica: «ανώνυμη εταιρεία», «αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός»;
per quanto riguarda il Regno di Spagna: «sociedad anónima», «sociedad mútua», «sociedad cooperativa»;
per quanto riguarda la Repubblica portoghese: «sociedade anonima», «mutua de seguros»;
per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»;
per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: «keskinäinen vakuutusyhtiö» — «ömsesidigt försäkringsbolag» — , «vakuutusosakeyhtiö» — «försäkringsaktiebolag» — , «vakuutusyhdistys» — «försäkringsförening»;
per quanto riguarda il Regno di Svezia: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidiga försäkringsbolag», «understödsföreningar»;
per quanto riguarda la Repubblica ceca: «akciová společnost», «družstvo»;
per quanto riguarda la Repubblica di Estonia:«aktsiaselts»;
per quanto riguarda la Repubblica di Cipro:«Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς μετοχικό κεφάλαιο»;
per quanto riguarda la Repubblica di Lettonia:«apdrošināšanas akciju sabiedrība», «savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība»;
per quanto riguarda la Repubblica di Lituania:«akcinės bendrovės», «uždarosios akcinės bendrovės»;
per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria:«biztosító részvénytársaság», «biztosító szövetkezet», «biztosító egyesület», «külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe»;
per quanto riguarda la Repubblica di Malta:«kumpanija pubblika», «kumpanija privata», «fergħa», «Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut»;
per quanto riguarda la Repubblica di Polonia:«spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych»;
per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia:«delniška družba», «družba za vzajemno zavarovanje»;
per quanto riguarda la Repubblica Slovacca:«akciová spoločnosť».
per quanto riguarda la Bulgaria: «акционерно дружество»;
per quanto riguarda la Romania: «societăți pe acțiuni», «societăți mutuale».
L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì la forma di società europea (SE) quando questa sarà istituita. Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato;
b) limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;
c) presentino un programma d'attività conforme all'articolo 9;
d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo 17, paragrafo 2;
e) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza professionale;
f) comunichino nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità civile del vettore.
Inoltre quando sussistono stretti legami tra l'impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti esigono che le imprese di assicurazione forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.
1 bis. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.
2.
L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'estensione delle proprie attività ad altri rami o per l'estensione di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma d'attività conforme all'articolo 9.
Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all'articolo 16 e, se per questi altri rami l'articolo 17, paragrafo 2 esige un fondo di garanzia minimo più elevato di quello precedente, che essa possiede questo minimo.
3.
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo.
Tuttavia gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo n. 18 del punto A dell'allegato al controllo dei mezzi diretti o indiretti quanto a personale ed a attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo.
4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato.
Art. 9
Il programma d'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:
a) la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire;
b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;
c) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;
d) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo n. 18 del punto A dell'allegato, i mezzi di cui l'impresa dispone per fornire l'assistenza promessa;
inoltre, per i primi tre esercizi sociali:
e) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese d'impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
f) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri;
g) la situazione probabile di tesoreria;
h) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.
Art. 10
1. Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.
2.
Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti:
a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;
b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;
c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale;
d) il nominativo del mandatario generale della succursale, che deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's.
Qualora l'impresa intenda coprire tramite la succursale i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore, essa deve presentare una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro della succursale.
3.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, ovvero dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 comunica dette informazioni all'autorità competente dello Stato membro della succursale e ne informa l'impresa interessata.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità calcolato conformemente agli articoli 16 e 17.
Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della succursale, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.
4. Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per indicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale.
5. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.
6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'autorità competente dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
Art. 12
Ogni decisione di rifiuto deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.
Ogni Stato membro prevede un ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto.
Lo stesso ricorso è previsto nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della stessa.
Art. 12 bis
1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:
a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o
b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o
c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
2. L'autorità competente di uno Stato membro interessato, preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese d'investimento, è consultata in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:
a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o
b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o
c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.
3. In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.
Sezione b. Condizioni di esercizio
Art. 13
1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate tramite succursali e in regime di prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine.
2.
La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario.
Nel caso in cui le imprese in questione siano autorizzate a coprire i rischi classificati nel ramo n. 18 del punto A dell'allegato, la vigilanza si estende anche al controllo dei mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per portare a buon fine le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare se ed in quanto la legislazione dello Stato membro d'origine prevede un controllo di detti mezzi.
Lo Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione non rifiuta il contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione17, ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita18, per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione interessate.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.
Art. 14
Gli Stati membri della succursale provedono che, quando un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica.
Art. 15
1.
Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti per l'insieme delle sue attività.
L'ammontare di tali riserve è determinato in base alle norme fissate alla direttiva 91/674/CEE.
2. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche e la riserva di compensazione di cui all'articolo 15 bis della presente direttiva mediante attivi congrui a norma dell'articolo 6 della direttiva 88/357/CEE. Per i rischi situati all'interno della Comunità, tali attivi devono essere situati all'interno della Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Lo Stato membro d'origine, tuttavia, può consentire che le norme sulla localizzazione degli attivi siano rese più flessibili.
3.
Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore che sia un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE.
Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di tali crediti.
Art. 15bis
1. Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione la cui sede sociale sia situata sul loro territorio e che copra i rischi classificati nel ramo n. 14 del punto A dell'allegato, in seguito denominato «assicurazione-credito», di costituire una riserva di compensazione per cautelarsi contro eventuali perdite tecniche o superiori al tasso medio dei sinistri registrato nel corso di un esercizio in tale ramo.
2. La riserva di compensazione è calcolata in base alle norme fissate dallo Stato membro d'origine, in conformità di uno dei quattro metodi che sono previsti al punto D dell'allegato e che sono considerati come equivalenti.
3. Nei limiti degli importi calcolati conformemente ai metodi di cui al punto D dell'allegato, la riserva di compensazione non è imputata al margine di solvibilità.
4. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di costituire una riserva di compensazione per il ramo «assicurazione-credito» le imprese di assicurazioni la cui sede sociale sia situata sul loro territorio ed i cui premi o contributi riscossi per tale ramo siano inferiori al 4 % dell'importo totale dei premi o contributi ed a 2500000 ecu.
Art. 16
1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.
2.
Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:
i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;
ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per motivi diversi dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;
iii) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);
b) riserve (legali e libere) che non corrispondono ad impegni né sono classificate come riserve di compensazione;
c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare.
Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.
Per le imprese di assicurazione che attualizzano le loro riserve tecniche per sinistri da pagare o effettuano deduzioni dalle stesse per tenere conto dei proventi dei loro investimenti, come consentito dall'articolo 60, punto 1, lettera g), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione6, il margine di solvibilità disponibile è ridotto della differenza tra le riserve tecniche prima dell'attualizzazione o della deduzione, quali risultano dall'allegato ai conti, e le riserve tecniche dopo l'attualizzazione o la deduzione. Questo aggiustamento è effettuato per tutti i rischi enumerati al punto A dell'allegato, ad eccezione dei rischi dei rami 1 e 2. Per i rami diversi da 1 e 2, non è necessario alcun aggiustamento in caso di attualizzazione delle rendite incluse nelle riserve tecniche.
Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito dei seguenti elementi:
a) partecipazioni che l'impresa di assicurazione detiene in:
imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE,
società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,
enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE del Consiglio.
b) ciascuno dei seguenti elementi detenuti dall'impresa di assicurazione nelle imprese di cui alla lettera a) in cui ha una partecipazione:
strumenti di cui al paragrafo 3,
strumenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE,
i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.
In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui alle lettere a) e b) del quarto comma.
In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma detenuti dalle imprese di assicurazione in enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario12. Il metodo 1 («consolidamento contabile») è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.
Gli Stati membri possono prevedere che per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette alla vigilanza supplementare ai sensi della suddetta direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE, non siano tenute a dedurre gli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare.
Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE.
3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistano accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data. Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:
i) computo dei soli fondi effettivamente versati;
ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;
iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;
iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;
b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:
i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;
ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;
iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;
iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;
v) computo dei soli importi effettivamente versati.
4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:
a) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;
b) il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50 % del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore. Le autorità nazionali competenti definiscono per tutte le imprese interessate le condizioni alle quali possono essere ammessi i contributi richiamati;
c) le plusvalenze latenti nette risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.
5. Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE del Consiglio13.
Art. 16 bis
1.
Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.
Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.
2. Fatto salvo l'articolo 17, l'ammontare del margine di solvibilità richiesto deve essere pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.
3.
L'ammontare dei premi da utilizzare per il calcolo è il più elevato dei due importi seguenti: l'importo dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato in appresso, e l'importo dei premi o contributi lordi acquisiti.
I premi o i contributi per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato sono aumentati del 50 %.
I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio vengono cumulati.
Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio.
Dal risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.
Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 50 milioni di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 18 % e del 16 % e si sommano gli importi così ottenuti.
L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.
Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i premi o contributi ai rami 11, 12 e 13.
4.
Il calcolo sulla base dei sinistri è effettuato nel modo appresso indicato, utilizzando per i rami 11, 12 e 13 classificati al punto A dell'allegato l'ammontare dei sinistri, degli accantonamenti e dei recuperi incrementato del 50 %.
Gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 vengono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).
Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione.
Dall'importo ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.
Dall'importo rimasto, si detrae l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento determinato a norma del paragrafo 1 è di 7 anni, si deduce l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare costituiti all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato.
Dopo aver ripartito la terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento determinato conformemente al paragrafo 1, dell'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 35 milioni di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 26 % e del 23 % e si sommano gli importi così ottenuti.
L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.
Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i sinistri, gli accantonamenti ed i recuperi ai rami 11, 12 e 13. Nel caso dei rischi di cui al ramo 18 del punto A dell'allegato, l'importo dei sinistri liquidati preso in considerazione ai fini del calcolo della base dei sinistri è il costo derivante, per l'impresa di assicurazione, dall'intervento d'assistenza effettuato. Tale costo viene calcolato secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro di origine.
5. Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell'ultimo esercizio finanziario e l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'ultimo esercizio finanziario. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non può essere mai superiore a uno.
6. Le percentuali applicabili alle quote di cui al paragrafo 3, sesto comma e al paragrafo 4, sesto comma, sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se
a) i premi riscossi sono calcolati in base a tavole di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;
b) è costituita una riserva di senescenza;
c) è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;
d) l'impresa di assicurazione può recedere dal contratto al più tardi entro il termine del terzo anno d'assicurazione;
e) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.
Art. 17
1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 16 bis costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, paragrafo 4, lettera c).
2.
Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 2 milioni di EUR. Se sono coperti i rischi o una parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 classificati al punto A dell'allegato, il fondo di garanzia è di 3 milioni di EUR.
Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue e le società a forma mutualistica.
Art. 17 bis
1.
Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4 e nell'articolo 17, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta (il 20 settembre 2003), per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.
Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100000 EUR.
Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5 %, non si opera alcun adeguamento.
2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.
Art. 17 ter
1. Ogni Stato membro dispone che un'impresa di assicurazione la cui sede è situata sul suo territorio e che svolge attività di riassicurazione costituisca, rispetto a tutte le proprie attività, un fondo minimo di garanzia conformemente all'articolo 40 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del suo premio totale;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50000000 di EUR;
c) le riserve tecniche relative alle sue accettazioni in riassicurazione superano il 10 % delle sue riserve tecniche totali.
2.
Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, con riguardo alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.
In tal caso, lo Stato membro interessato dispone che tutti gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche corrispondenti alle proprie accettazioni in riassicurazione siano del tutto sicuri, vengano gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta delle imprese di assicurazione, senza nessuna possibilità di trasferimenti. In questo caso e soltanto per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli 20, 21 e 22 della direttiva 92/49/CEE19 e all'allegato I della direttiva 88/357/CEE.
Ogni Stato membro garantisce che le rispettive autorità competenti verifichino la separazione prevista dal secondo comma.
3. Qualora la Commissione decida, conformemente all'articolo 56, lettera c), della direttiva 2005/68/CE di aumentare gli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto previsto dagli articoli 37, paragrafi 3 e 4, della direttiva suddetta, ogni Stato membro applica alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni degli articoli da 35 a 39 di detta direttiva per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione.
Art. 18
1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 15.
2. Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 22, paragrafo 1, ultimo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate.
3. Queste disposizioni non ostano alle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci delle imprese in questione.