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Sez. 3, Sentenza n. 1808 del 17/01/1996 Ud. (dep. 16/02/1996) Rv. 203786 - 01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - In genere | Appello del P.M. avverso sentenza di proscioglimento - Effetto devolutivo - È pieno - Limiti alla decisione del giudice di secondo grado - Esclusione - Facoltà di detto giudice di considerare anche punti non censurati della sentenza di primo grado - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203786-01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - In genere

L'effetto devolutivo dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 597 secondo comma lett. b) cod. proc. pen., dal Pubblico ministero avverso la sentenza che assolve l'imputato "perché il fatto non costituisce reato", è pieno. Deve escludersi pertanto - nel caso di appello proposto (anche o solo) dal P.M. - che l'iniziativa dell'organo di accusa ponga limiti al contenuto della pronuncia del giudice di secondo grado, il quale, invece, è legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della sentenza di primo grado non oggetto di specifica censura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)