Sez. 2, Sentenza n. 243 del 16/07/1980 Ud. (dep. 17/01/1981) Rv. 147323 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - PUNTI NON DEVOLUTI AL GIUDICE DI APPELLO - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - PUNTI NON DEVOLUTI AL GIUDICE DI APPELLO - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il ricorso per Cassazione e inammissibile se proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute a quello di appello con specifica impugnazione, perche la sentenza di primo grado su tali punti acquista autorita di cosa giudicata, salvo il caso che si tratti di questioni di diritto rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non richiedenti accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato l'esame o il riesame del giudice di appello. (Conf mass nn 105307, 116558, 138310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)