Sez. 5, Sentenza n. 22216 del 30/10/2015 (Rv. 637184 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Presupposto - Beni sottoposti a sequestro penale - Assoggettamento del proprietario ad imposta nel regime anteriore all'art. 51 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 o del successivo art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, è soggetto passivo d'imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. NaN CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 32, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)