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Norme per la elezione dei Consigli provinciali

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta-provinciale.

Art. 2

1. Il Consiglio provinciale e' composto:

  1. 1) di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

  2. 2) di 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

  3. 3) di 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

  4. 4) di 24 membri nelle altre province.

2. I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

3. La popolazione della provincia e' determinata in base all'ultimo censimento generale.

Art. 3

1. La Giunta provinciale e' composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

2. Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4

1. Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale.

Art. 5

1. L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti.

2. Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

3. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale e' proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti.

4. A parita' di voti, e' proclamato eletto il consigliere piu' anziano di eta'.

Art. 6

1. Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio se greto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

2. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti.

4. A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.

Art. 7

1. Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

2. Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

3. Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

4. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

5. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la meta' dei suoi membri.

6. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

Art. 8

1. Il Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

2. Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

Art. 9

1. In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.

2. A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei collegi spettanti alla provincia.

3. Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

4. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

5. Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

Art. 12

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di piu' tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio;

2. L'ufficio elettorale circoscrizionale e' composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

3. Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 13

1. La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia piu' vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 14

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

2. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

3. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi.

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non piu' di 600 elettori della Provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale.

5. La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

Art. 17

1. Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

  1. 1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi ed all'invio di esso ai sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

  2. 2) trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi.

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 18

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.