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Norme per la elezione dei Consigli provinciali

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta-provinciale.

Art. 2

1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2000, N. 267.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2000, N. 267.

3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2000, N. 267.

Art. 3

1. La Giunta provinciale e' composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

2. Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7

1. Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

2. Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

3. Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

4. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

5. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la meta' dei suoi membri.

6. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

Art. 8

1. Il Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

2. Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

Art. 9

1. In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.

2. A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei collegi spettanti alla provincia.

3. Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

4. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su proposta del Ministro dell'interno , sentita previamente la provincia interessata, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato.

5. Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non puo' essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

Art. 12

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di piu' tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio;

2. L'ufficio elettorale circoscrizionale e' composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

3. Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Art. 13

1. La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia piu' vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere e' designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 14

1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta
per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

2. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non
inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

3. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi.

4. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

  1. a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

  2. b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

  3. c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

  4. d) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di abitanti.

5. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due
delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli
uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

6. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del
trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

Art. 17

1. Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

  1. 1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

  2. 2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati.

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 18

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.