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DIRETTIVA 92/49/CEE CONSIGLIO del 18 giugno 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)

Testo in vigore al

Titolo I. Definizioni e campo d'applicazione

Art. 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. a) «impresa di assicurazione»: ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE;

  2. b) «succursale»: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di assicurazione, in funzione dell'articolo 3 della direttiva 88/357/CEE;

  3. c) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione che copre il rischio;

  4. d) «Stato membro della succursale»: lo Stato membro in, cui è situata la succursale che copre il rischio;

  5. e) «Stato membro di prestazione di servizi»: lo Stato membro in cui è situato il rischio ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 88/357/CEE, quando questo è coperto da un'impresa di assicurazione o da una succursale situata in un altro Stato membro;

  6. f) «controllo»: il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE9, o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

  7. g) «partecipazione qualificata»: il fatto di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione. Ai fini dell'applicazione di questa definizione, negli articoli 8 e 15 della presente direttiva e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo 15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE10;

  8. h) «impresa madre»: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

  9. i) «impresa figlia»: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

  10. j) «mercato regolamentato»: un mercato finanziario considerato dallo Stato membro d'origine dell'impresa come un mercato regolamentato in attesa di una definizione che sarà data nell'ambito di una direttiva sui servizi di investimento e caratterizzato:

    da un funzionamento regolare e

    dal fatto che le disposizioni stabilite o approvate dalle autorità appropriate definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché quando è applicabile la direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori11, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla direttiva precitata, e se detta direttiva non è applicabile, le condizioni che devono essere soddisfatte da tali strumenti finanziari per poter essere effettivamente negoziati sul mercato.

    Ai fini della presente direttiva, un mercato regolamentato può essere situato in uno Stato membro o in un paese terzo. In quest'ultimo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentato/i dallo Stato membro in questione;

  11. k) «autorità competenti»: le autorità nazionali incaricate, in virtù di una legge o di una normativa, del controllo delle imprese di assicurazione;

  12. l) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

    1. a) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa, o

    2. b) un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE12, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

    Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

Titolo II. Accesso all'attività assicurativa

Art. 4

Il testo dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6 L'accesso all'attività di assicurazione diretta è subordinato alla concessione di un'autorizzazione amministrativa preliminare. Questa autorizzazione deve essere richiesta alle autorità dello Stato membro d'origine: a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro; b) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui al primo comma, estende la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami.»

Art. 5

Il testo dell'articolo 7 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 1. L'autorizzazione è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di esercitarvi attività in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. 2. L'autorizzazione è accordata per ramo. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo, quali previsti al punto A dell'allegato. Tuttavia: a) ogni Stato membro ha facoltà di accordare l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati al punto B dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista; b) l'autorizzazione accordata per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la copertura dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C dell'allegato.»

Art. 6

Il testo dell'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione a) adottino una delle forme seguenti: per quanto riguarda il Regno del Belgio:«société anonyme» —„naamloze vennootschap”,«société en commandite par actions» —„commanditaire vennootschap op aandelen”,«association d'assurance mutuelle» —„onderlinge verzekeringsverenigine”,«société coopérative» —„coöperatieve vennootschap”; per quanto riguarda il Regno di Danimarca: “aktieselskaber”, “gensidige selskaber”; per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: “Aktiengesellschaft”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen”; per quanto riguarda la Repubblica francese: “Société anonyme, société d'assurance mutuelle”, “institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale”, “institution de prevoyance régie par le code rural”, “mutuelles régies par le code de la mutualité”; per quanto riguarda l'Irlanda: “incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited”; per quanto riguarda la Repubblica italiana: “società per azioni”, “società cooperativa”, “mutua di assicurazione”; per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo: “société anonyme”, “société en commandite par action”, “association d'assurances mutuelles”, “société coopérative”; per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: “naamloze vennootschap”, “onderlinge waarborgmaatschappij”; per quanto riguarda il Regno Unito: “incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited”, “societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts”, “societies registered under the Friendly Societies Act”, “the association of underwriters known as Lloyd's”; per quanto riguarda la Repubblica ellenica: “ανώνυμη εταιρεία”, “αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός”; per quanto riguarda il Regno di Spagna: “sociedad anónima”, “sociedad mútua”, “sociedad cooperativa”; per quanto riguarda la Repubblica portoghese: “sociedade anonima”, “mutua de seguros”. L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì la forma di società europea (SE) quando questa sarà istituita. Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato; b) limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale; c) presentino un programma d'attività conforme all'articolo 9; d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo 17, paragrafo 2; e) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza professionale. 2. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'estensione delle proprie attività ad altri rami o per l'estensione di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma d'attività conforme all'articolo 9. Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all'articolo 16 e, se per questi altri rami l'articolo 17, paragrafo 2 esige un fondo di garanzia minimo più elevato di quello precedente, che essa possiede questo minimo. 3. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo. Tuttavia gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo n. 18 del punto A dell'allegato al controllo dei mezzi diretti o indiretti quanto a personale ed a attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo. 4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato.»

Art. 7

Il testo dell'articolo 9 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 9 Il programma d'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti: a) la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire; b) i principi direttivi in materia di riassicurazione; c) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia; d) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo n. 18 del punto A dell'allegato, i mezzi di cui l'impresa dispone per fornire l'assistenza promessa; inoltre, per i primi tre esercizi sociali: e) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese d'impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni; f) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri; g) la situazione probabile di tesoreria; h) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.»

Art. 8

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa all'attività assicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.

Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.

Titolo III. Armonizzazione delle condizioni di esercizio

Capo 1

Art. 9

Il testo dell'articolo 13 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 13 1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate tramite succursali e in regime di prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine. 2. La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario. Nel caso in cui le imprese in questione siano autorizzate a coprire i rischi classificati nel ramo n. 18 del punto A dell'allegato, la vigilanza si estende anche al controllo dei mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per portare a buon fine le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare se ed in quanto la legislazione dello Stato membro d'origine prevede un controllo di detti mezzi. 3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.»

Art. 10

Il testo dell'articolo 14 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 14 Gli Stati membri della succursale provedono che, quando un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica.»

Art. 11

Il testo dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «2. Gli Stati membri esigono dalle imprese di assicurazione aventi la sede sociale nel loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo. 3. Ogni Stato membro adotta tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione aventi la sede sociale nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività e ai fini della loro applicazione. Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità competenti: a) di informarsi approfonditamente circa la situazione dell'impresa e le sue attività complessive, in particolare: raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa, procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa; b) di prendere nei confronti dell'impresa, dei dirigenti responsabili o delle persone che controllano l'impresa tutti i provvedimenti appropriati e necessari per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati; c) di assicurare l'applicazione di tali misure, se necessario mediante esecuzione coattiva, facendo eventualmente ricorso agli organi giudiziari. Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari.»

Art. 12

1. L'articolo 11, paragrafi da 2 a 7 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese di assicurazione la cui sede sociale è situata nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi ad un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della succursale deve essere consultato.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati i rischi.

5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere o accordo alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa d'assicurazioni cedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta; se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale a un parere favorevole o ad un accordo tacito.

6.

Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio, di idonea pubblicità, nei modi previsti dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati e a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

Tale disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.

Art. 13

1. Il testo dell'articolo 20 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 20 1. Qualora un'impresa non si conformi alle disposizioni di cui all'articolo 15, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa può vietare la libera disponibilità degli attivi, dopo aver informato della propria intenzione le autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati i rischi. 2. Ai fini di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all'articolo 16, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione. In casi eccezionali, se l'autorità competente ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa stia per deteriorarsi ulteriormente, la medesima autorità può limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa. Essa informa di tutte le misure che ha adottato le autorità degli altri Stati membri nel cui territorio l'impresa svolge la propria attività e queste ultime, su richiesta della prima autorità, adottano le medesime misure. 3. Se il margine di solvibilità non raggiunge più il fondo di garanzia previsto all'articolo 17, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige dall'impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione. Essa può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa. Essa ne informa le autorità degli Stati membri sul cui territorio l'impresa esercita un'attività, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse disposizioni. 4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti possono prendere inoltre tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati. 5. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per poter vietare in conformità della propria legislazione nazionale la libera disponibilità degli attivi situati sul suo territorio su richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro d'origine dell'impresa il quale deve precisare gli attivi oggetto di tali misure.»

Art. 14

Il testo dell'articolo 22 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 22 1. L'autorizzazione accordata all'impresa di assicurazione dall'autorità competente dello Stato membro di origine può essere revocata da questa autorità quando l'impresa: a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell'autorizzazione; b) non soddisfa più le condizioni di accesso; c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 20; d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile. L'autorità di controllo dello Stato membro di origine informa della revoca o della decadenza dell'autorizzazione le autorità competenti degli altri Stati membri, le quali devono prendere opportune misure onde impedire all'impresa interessata di dare inizio a nuove operazioni sul loro territorio, in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. L'autorità prende inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e in particolare restringe la libera disponibilità degli attivi dell'impresa, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma o paragrafo 3, secondo comma. 2. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.»

Art. 15

1.

Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità di tale partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano aumentare la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'impresa d'assicurazione divenga una loro società figlia.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non siano soddisfatte delle qualità della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al primo comma.

1 bis. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione forma oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12 bis della direttiva 73/239/CEE.

2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti qualora intendano diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'impresa di assicurazione cessi di essere una loro società figlia.

3.

Le imprese di assicurazione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2.

Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano in particolare dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

4.

Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'impresa di assicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono in particolare consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.

Misure analoghe sono applicate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva stabilito al paragrafo 1. Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni da adottarsi, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

Art. 16

1.

Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti una impresa di assicurazioni dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate non riguardanti i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3.

Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi definiti al paragrafo 5 e al paragrafo 5 bis solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni:

per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno,

per l'irrogazione di sanzioni;

nell'ambito di un ricorso amministrativo avverso una decisione dell'autorità competente, o

nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 53 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno Stato membro, quando esistono più autorità competenti nello stesso Stato membro, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

gli organismi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e

le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari,

nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organismi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organismi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

5 bis.

6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o

gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma,

le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,

qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

5 ter.

5 quater.