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Norme sulla navigazione da diporto

Testo in vigore al

Capo V. Comandante ed equipaggio dell'imbarcazione e della nave da diporto

Art. 33

1. L'autorita' che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonche' il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti.

Art. 34

1. Quando, a giudizio dell'autorita' marittima o della motorizzazione civile, le sistemazioni di bordo lo consentano, il comando o la condotta della imbarcazione da diporto e la condotta del motore possono essere contemporaneamente assunti da una sola persona.

Art. 35

1. I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti dalle persone imbarcate in qualita' di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purche' abbiano compiuto il 16° anno di eta', per i servizi di coperta, camera e cucina, ed il 18° anno di eta', per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualita' di passeggeri, anche se non cittadini italiani, purche' abbiano compiuto il 16° anno di eta'.

Art. 36

1. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20, non e' riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 37

1. I nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto sono trascritti su apposito documento conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti.

Art. 38

1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5, entro i limiti della abilitazione medesima.

2. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.

3. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unita' iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorita', da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini.

Capo VI. Disposizioni penali

Art. 39

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unita' da diporto senza la prescritta abilitazione e' punito con l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorita' competente in base alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione.

Art. 40

1. Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la sola pena dell'ammenda prevista dall'articolo 39, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattito innanzi all'autorita' giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, puo' presentare domanda di oblazione al comandante del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile competente per l'accertata infrazione.

2. Il comandante del porto o il direttore compartimentale della motorizzazione civile, ricevuta la domanda di oblazione, richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorita' giudiziaria e determina, discrezionalmente, ed entro i limiti della ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.

3. Il provvedimento del comandante del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile e' notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale, il funzionario che vi ha proceduto ne fa attestazione Sull'originale del provvedimento.

4. Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.

Capo VII. Regime tributario

Art. 41

1. Al numero d'ordine 190 (n. 83) della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni amministrative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

190-bis. - Abilitazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto alla navigazione.

  1. a) con licenza:

    1. 1) per imbarcazioni da diporto, tassa dovuta lire 3.000;

    2. 2) per navi da diporto, tassa dovuta lire 20.000;

  2. b) con autorizzazione temporanea o licenza provvisoria:

    1. 1) per imbarcazioni e navi da diporto, tassa dovuta lire 2.500.

3. 190-ter - Certificato di collaudo di motori amovibili, tassa dovuta lire 1.500.

Art. 42

1. Il numero d'ordine 195 (n. 5) della tabella A allegata al testo unico di cui all'articolo precedente e' sostituito dal seguente: 195.5 - Rilascio e vidimazione di patenti;

  1. a) per il comando o la condotta di imbarcazioni da diporto:

    1. 1) tassa di rilascio lire 5.000;

  2. b) per il comando di navi da diporto:

    1. 1) tassa di rilascio lire 10.000;

    2. 2) tassa di vidimazione lire 3.000.

    Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 14 e 15 del numero d'ordine 212 della tabella A allegata al testo unico di cui all'articolo precedente.

Art. 43

1. L'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e' sostituito dal seguente: "Art. 52. - (Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto). L'ammissione agli esami peri il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto e' subordinata al pagamento di una tassa:

  1. a) di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto;

  2. b) di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto;

  3. c) di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori.

Art. 44

1. Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.

2. Le modalita' di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.

4. Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati.

5. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della meta' se e' richiesto l'intervento del Registro italiano navale.

Capo VIII. Disposizioni complementari

Art. 48

1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si estendono a tutte le imbarcazioni da diporto quali definite dall'articolo 1, quarto comma, della presente legge, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario, e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano ai motori amovibili di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, previsti dall'articolo 15 della presente legge, indipendentemente dall'imbarcazione alla quale vengono applicati.

3. La disposizione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

Art. 49

1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.

2. Tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.

3. Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione ad una societa' concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unita' da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni periodiche.

4. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico e' soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.