Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 31/05/1990 (Rv. 467503 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UNA FINESTRA IN BALCONE O TERRAZZO - LICEITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UNA FINESTRA IN BALCONE O TERRAZZO - LICEITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
La trasformazione in balcone o terrazza, ad opera di un condomino, di una o più finestre del suo appartamento, all'uopo ampliando le finestre esistenti, a livello del suo appartamento, nel muro perimetrale comune e innestando in questo lo sporto di base del balcone terrazza, non importano una innovazione della cosa comune, a norma dell'art. 1120 cod. civ., bensì soltanto quell'uso individuale della cosa comune il cui ambito ed i cui limiti sono disciplinati dagli artt. 1102 e 1122 cod. civ.; accertare se detto ambito e detti limiti siano stati in concreto rispettati o meno è compito del giudice di merito. (V 2676/80, mass n 406449).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)