Sez. 1, Sentenza n. 6547 del 21/12/1998 Cc. (dep. 02/02/1999) Rv. 212295 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE | Procedimento innanzi Sezione Sorveglianza - Sospensione pena detentiva - Tossicodipendente in programma disintossicativo e socioriabilitativo - Successivo arresto - Mancata costituzione del rapporto processuale.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE
In tema di notifica nella procedura prevista dall'art. 92 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può ritenersi validamente costituito il rapporto processuale nel caso in cui il condannato, dopo aver avanzato richiesta alla Sezione di Sorveglianza per ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva (essendosi egli sottoposto a programma di disintossicazione e socio-riabilitativo), venga poi tratto in arresto e si trovi, quindi, in stato di detenzione al momento della celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, così da non potersi ricevere la notifica al domicilio dichiarato. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza del condannato, per essere lo stesso risultato irreperibile al domicilio indicato nell'istanza stessa, ritenendo che, essendo stato "medio tempore" instaurato lo stato detentivo, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 156 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)