Sez. 1, Sentenza n. 6200 del 24/02/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154349 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - STATO DI BISOGNO NON DELLA VITTIMA - VITTIMA OBBLIGATA ANCHE MORALMENTE A PROVVEDERE A BISOGNI ALTRUI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - STATO DI BISOGNO NON DELLA VITTIMA - VITTIMA OBBLIGATA ANCHE MORALMENTE A PROVVEDERE A BISOGNI ALTRUI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Agli effetti di cui all'art. 644 cod. pen., una persona può versare in stato di bisogno non solo se deve sopperire a necessità che lo riguardano personalmente, ma anche quando è in qualche modo obbligato, anche moralmente, a provvedere a bisogni altrui. (V mass n 141239 per quanto valga).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)