Sez. L, Sentenza n. 2006 del 21/03/1983 (Rv. 426853 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2097 COD. CIV. ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPOSIZIONE DEL TERMINE IN UN CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - INVALIDITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2097 COD. CIV. ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPOSIZIONE DEL TERMINE IN UN CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - INVALIDITÀ.*
Anteriormente alla disciplina introdotta dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, sul contratto di lavoro a tempo determinato, l'art. 2097 cod. civ. - oltre a prescrivere che l'apposizione del termine risultasse ad substantiam dall'atto scritto, o implicitamente dalla specialità del rapporto, e a consentire la proroga del termine, purché ciò avvenisse con una chiara ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso - sanciva anche che l'apposizione del termine, ancorché risultante da atto scritto, era priva di effetto, se fatta per eludere le Disposizioni riguardanti il contratto a tempo indeterminato, con conseguente possibilità di ritenere invalido, alla stregua di tale norma, un contratto a tempo determinato formalmente rispondente ai requisiti da essa prescritti ma affetto da un vizio attinente alla causa dell'atto, in quanto in frode alla legge. (V 58/66, mass n 320118).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 2097, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)