Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571033 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Ambito - Attività costituenti espressione della sovranità dei singoli Stati - Controversie relative - Applicabilità della Convenzione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, la pretesa risarcitoria del danneggiato assume carattere "civile" (e rientra, pertanto, nel campo di applicazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 e resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, i cui contenuti sono ora assorbiti, salvo che per la Danimarca, dal regolamento del Consiglio 44/01/CE del 22 dicembre 2000) solo se è fondata su fatti che non siano stati commessi dalla pubblica amministrazione nell'esercizio della sua potestà "iure imperii"; detta Convenzione non è perciò applicabile alle controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità dei singoli Stati.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)