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Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 28/03/1996 Cc. (dep. 07/05/1996) Rv. 204536 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Udienza - Avviso all'indagato - Omissione - Nullità - Ha carattere assoluto e insanabile.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204536-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

L'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, costituendo palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento, è sanzionato con la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dagli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. per il caso di omessa citazione dell'imputato. Tale nullità non determina, tuttavia, la perdita di efficacia della misura cautelare, che ha luogo nella sola ipotesi di decisione non intervenuta nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del giudice del riesame. (Fattispecie relativa a riesame di misura cautelare reale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)