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Sez. 3, Sentenza n. 579 del 22/01/1987 (Rv. 450304 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - CARATTERISTICHE DEL FONDO DI CUI È PROPRIETARIO.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450304-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - CARATTERISTICHE DEL FONDO DI CUI È PROPRIETARIO.*

In tema di disciplina dei rapporti agrari, non integra la situazione che conferisce il diritto di prelazione (o di riscatto) l'essere proprietario di un immobile, confinante con il fondo oggetto di compravendita, la cui superficie risulta occupata per la maggior parte da una casa di civile abitazione, da un magazzino, da un piazzale e da una strada privata di accesso, cosicché resta a destinazione agricola una area così esigua da non poterle attribuire quella qualifica di terreno coltivato a cui la legge subordina il sorgere, a favore del confinante, del diritto di prelazione (o di riscatto). (Conf 3438/81, mass n 414035).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)