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Sez. 1, Sentenza n. 13469 del 03/06/2010 (Rv. 617711 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Contratti con la P.A. - Compenso condizionato alla erogazione di finanziamento - Onere della prova - Ripartizione.
Stato
decisa il 2010-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617711-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

Nei contratti con la P.A. in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato alla erogazione di un finanziamento da parte di un soggetto terzo, il creditore della prestazione deve unicamente provare il contratto, mentre l'amministrazione debitrice "sub condicione" del compenso deve dimostrare che il proprio comportamento è stato conforme ai doveri nascenti dall'art. 1358 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)