Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
Testo in vigore al
Art. 199-bis Indennita' per ritardato sgravio di imposte pagate
1. Il contribuente che, in applicazione degli articoli 175 e 176, sia stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare d'imposta superiore a quello definitivamente stabilito per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, ad un'indennita' pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero, escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'elenco di sgravio.
2. L'indennita' e' liquidata dall'ufficio delle imposte sullo stesso elenco di sgravio.5
Sezione 3ª. Riscossione coattiva
§ 1. Disposizioni comuni
Art. 200 Espropriazione forzata
1. Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti l'esattore procede alla espropriazione forzata in virtu' del ruolo esecutivo, previa notificazione dell'avviso di mora.
2. Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile, nonche' dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili.
3. Le attribuzioni spettanti, secondo le norme richiamate dal comma precedente, al giudice dell'esecuzione e agli ufficiali giudiziari sono espletate rispettivamente dal pretore e dagli ufficiali esattoriali.
Art. 201 Avviso di mora
1. L'esattore che intende iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve previamente notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, indennita' di mora e spese, e l'invito ad adempiere entro cinque giorni.Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 190.
2. Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore.
3. Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso.
4. La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.
Art. 202 Procedimento di vendita
1. La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
Art. 203 Divieto all'esattore di acquistare beni pignorati
1. L'esattore non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, fermo restando il disposto dell'art. 553 del codice di procedura civile, ne' rendersi aggiudicatario negli incanti.
2. Il divieto stabilito nel comma precedente non si applica quando l'esattore sia un'azienda o istituto di credito che proceda all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri non tributari ed abbia ottenuto il nulla osta del Servizio di vigilanza.
Art. 204 Estinzione del procedimento per pagamento del debito
1. Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o un terzo, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, paghi all'ufficiale esattoriale l'ammontare dell'imposta dovuta e delle relative indennita' di mora e spese ovvero gli esibisca la quietanza rilasciata dall'esattore.
2. Nel caso di pagamento dopo la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri l'esattore deve notificare ai conservatori di tali registri, per le conseguenti annotazioni, l'avvenuta estinzione del procedimento.
Art. 205 Surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi gia' iniziati
1. Qualora sui beni del debitore sia stato gia' iniziato altro procedimento di espropriazione l'esattore puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente. La dichiarazione deve essere notificata al creditore procedente e al debitore.
2. Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o il debitore non abbiano corrisposto allo esattore l'importo del suo credito, l'esattore resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li continua secondo le norme di questa Sezione.
3. L'esattore puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
Art. 206 Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali
1. L'esattore puo' procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
2. Tuttavia l'esercizio dell'azione esecutiva puo' essere sospeso dall'Intendente di finanza su domanda rispettivamente del curatore o del commissario liquidatore.
3. La domanda deve essere vidimata dal giudice delegato ovvero, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, dall'autorita' che vigila sulla liquidazione e deve contenere l'impegno a versare in congruo termine all'esattore l'intero ammontare del suo credito.
Art. 207 Opposizione di terzi
1. L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non puo' essere proposta:
a) quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
b) dal coniuge e dai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote, con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta;
c) dalle persone i cui redditi, ai fini dell'accertamento relativo all'imposta complementare per la quale si procede, siano stati cumulati con quelli del contribuente iscritto a ruolo.
Art. 208 Ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore
1. Contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere all'Intendente di finanza il contribuente, i coobbligati, il coniuge ed i parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati nonche', quando il procedimento si svolga direttamente nei loro confronti quali responsabili in proprio del pagamento dell'imposta, gli amministratori ed i liquidatori dei soggetti tassabili in base ai bilancio. Il ricorso non e' ammesso nei casi in cui e' esperibile l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile.
2. L'Intendente di finanza decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, dopo aver sentito l'ufficio delle imposte ed avere invitato l'esattore a presentare le sue deduzioni entro quindici giorni.
3. Puo' frattanto sospendere gli atti esecutivi con provvedimento motivato.
4. I provvedimenti dell'Intendente di finanza sono definitivi. Il termine per ricorrere in via straordinaria al Capo dello Stato e' ridotto a sessanta giorni.
Art. 209 Sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria
1. La procedura esecutiva non puo' essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'Intendente di finanza ai sensi del secondo comma dell'art. 208 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo.
2. Le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse.
3. I soggetti indicati dal primo comma dell'articolo precedente che si ritengano lesi dall'esecuzione esattoriale possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore, dopo il compimento dell'esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni. L'esattore risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti spettanti agli enti impositori.
Art. 210 Intervento di terzi creditori
1. I creditori del debitore che intendano intervenire nella esecuzione esattoriale debbono notificare all'esattore un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'art. 499 del codice di procedura civile.
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono nell'esecuzione oltre la data fissata per il primo incanto concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti dell'esattore, dei creditori chirografari intervenuti prima della detta data e dei creditori aventi diritto di prelazione.
Art. 211 Privilegi
1. I privilegi stabiliti dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile per i crediti d'imposta si intendono riferiti alle imposte iscritte nei ruoli ordinari, speciali e straordinari, fermo restando, quando si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il limite fissato dai secondo comma dell'art. 2752 e dai terzo comma dell'art. 2771.
2. Il privilegio stabilito dall'art. 2759 del codice civile si intende riferito all'imposta di ricchezza mobile dovuta, in dipendenza dell'esercizio di attivita' commerciali o professionali, per il periodo d'imposta nel corso del quale ha avuto inizio l'esecuzione e per il precedente. Esso si applica sui beni indicati dall'articolo stesso ancorche' appartenenti a persona diversa dal debitore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate al debitore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
Art. 212 Elenco delle trascrizioni ed iscrizioni
1. I certificati storici catastali richiesti dall'esattore sono rilasciati in carta libera e gratuitamente.
2. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e mobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'esattore l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente l'indicazione dei titoli trascritti e dei crediti iscritti e del domicilio delle persone a cui favore risultano fatte le trascrizioni ed iscrizioni.
3. Il pignoramento e' trascritto gratuitamente nei registri di cui al precedente comma.
Art. 213 Tasse e diritti per atti giudiziari
1. Le tasse e i diritti per gli atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo esattoriale sono ridotti a meta' e prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.
2. L'esattore non puo' abbandonare il procedimento esecutivo in seguito al pagamento del suo credito, ma deve proseguire gli atti per il ricupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto ne risponde in proprio.
Art. 214 Obbligo di informazioni
1. L'esattore e' tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale anticipato di lire 500, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente.
Art. 215 Procedure delegate
1. L'esattore, quando si deve procedere fuori della circoscrizione esattoriale nella quale l'imposta e' dovuta, richiede, tramite gli uffici delle imposte oppure direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'intervento dell'esattore della circoscrizione nella quale si deve procedere.
2. L'esattore delegato procede alla notificazione dello avviso di mora, nel quale deve essere indicato il numero del conto corrente postale intestato all'esattore delegante. Il debitore e' obbligato ad effettuare il versamento esclusivamente sul detto conto corrente e deve trasmettere nel termine di cinque giorni dalla notificazione l'attestazione del versamento all'esattore delegato, che ne da' notizia immediata al delegante.
3. Quando il debitore non provvede al pagamento nel termine predetto l'esattore delegato promuove il procedimento esecutivo. Le somme coattivamente recuperate debbono essere versate nel conto corrente postale intestato all'esattore delegante entro il giorno successivo a quello in cui sono state riscosse.
Art. 216 Spese dell'esecuzione
1. Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' commisurato all'ammontare del credito d'imposta secondo le indicazioni di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze.
2. Nel caso previsto dall'art. 215 le spese indicate nel comma precedente sono dovute all'esattore delegato e le spese postali sono a carico del contribuente.
Art. 217 Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
1. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare l'esattore, nell'ipotesi prevista dal comma precedente ed in qualsiasi caso di desistenza dal procedimento, deve richiedere entro dieci giorni al conservatore del registro la cancellazione della trascrizione.
Art. 218 Termine per l'esercizio della procedura privilegiata
1. Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non puo' valersi della procedura prevista da questa Sezione ed i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale.
2. Tuttavia l'esattore puo' proseguire le esecuzioni mobiliari ed immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.
§ 2. Espropriazione mobiliare
Art. 219 Estensione del pignoramento
1. Non possono essere pignorati, senza autorizzazione del pretore, beni mobili per un valore presunto superiore al doppio del debito.