Sez. 5, Sentenza n. 28019 del 30/12/2009 (Rv. 611481 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Art. 391 bis cod. proc. civ. - Ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione ex art. 375, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. - Illegittimità costituzionale - Conseguenze - Ricorso per revocazione per errore di fatto - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2009, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), nella parte in cui non prevede la esperibilità della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice, è ammissibile il ricorso per revocazione, proposto avverso l'ordinanza con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione, nel quale si deduca l'erronea percezione del segno grafico attestante la data di deposito della sentenza di merito originariamente impugnata, rilevante ai fini del termine per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)