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Sez. 3, Sentenza n. 1758 del 12/05/1995 Cc. (dep. 30/06/1995) Rv. 202049 - 01

Edilizia - In genere | Concessione - Costruzione di una veranda - Necessità - Limiti - Opera di manutenzione straordinaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202049-01

Edilizia - In genere

In tema di violazioni edilizie, la cosiddetta veranda a vetri non necessita di concessione edilizia solo nella limitata ipotesi in cui adempia esclusivamente alla funzione di riparare dagli agenti atmosferici e, perciò, la realizzazione di nuovi vani con annesso WC e forniti di impianto elettrico non può mai costituire opera di manutenzione straordinaria o rientrare negli interventi edilizi depenalizzati a norma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, poi sostituito dall'art. 8 del D.L. 27 marzo 1995 n. 88.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 08/05/1978 num. 657 art. 31 lett. B, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 27/03/1995 num. 88 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)