Sez. 1, Sentenza n. 16595 del 18/06/2008 (Rv. 603675 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Condizioni - Riconoscimento dell'utilità da parte della P.A. - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
In tema di azione di arricchimento senza causa proposta nei confronti della P.A., il riconoscimento espresso o tacito, compiuto da quest'ultima, dell'utilità della prestazione costituisce uno degli elementi integrativi della fattispecie generatrice del credito e, pertanto, la questione concernente l'esattezza dell'accertamento compiuto dal giudice in ordine all'esistenza di siffatto elemento non attiene ai limiti della giurisdizione, ma, trattandosi dell'accertamento di fatti storici, al merito della controversia. Ne consegue che, non disponendo la Corte di Cassazione del potere di esperire, al riguardo, indagini di fatto, il suddetto accertamento può essere censurato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di omessa od insufficiente motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)