Sez. 6, Sentenza n. 1197 del 20/10/1970 Ud. (dep. 30/12/1970) Rv. 116104 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA -CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO - ERRONEA CONVINZIONE DELLA COLPEVOLEZZA DELLA PERSONA INCOLPATA - ESCLUSIONE DEL DOLO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA -CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO - ERRONEA CONVINZIONE DELLA COLPEVOLEZZA DELLA PERSONA INCOLPATA - ESCLUSIONE DEL DOLO.*
L'elemento psicologico del reato di calunnia ricorre quando l'accusato, svolte o no preventive indagini, abbia la certezza, comunque raggiunta, dell'innocenza dell'incolpato con la conseguenza che l'erronea convinzione della colpevolezza della persona incolpata esclude la configurabilita del reato. (V 113822, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)