Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)
Testo in vigore al
Sezione 3. Disposizioni comuni
Art. 17 Adizione di un’autorità giurisdizionale
L’autorità giurisdizionale si considera adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto;
b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l’autorità competente ai fini della notificazione o della comunicazione, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale; o
c) se il procedimento è avviato d’ufficio, alla data in cui l’autorità giurisdizionale adotta la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall’autorità giurisdizionale.
Art. 18 Verifica della competenza
L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
Art. 19 Esame della procedibilità
1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stato avviato il procedimento non compare, l’autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
2. In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
3. Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all’estero a norma di tale convenzione.
Art. 20 Litispendenza e connessione
1. Qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state presentate domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2. Salvo il caso in cui la competenza di una delle autorità giurisdizionali sia esclusivamente fondata sull’articolo 15, qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state presentate domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3.
Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
In tal caso, la parte che ha presentato la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
4. Qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale l’accettazione di competenza di cui all’articolo 10 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo o dell’accettazione dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo o dell’accettazione.
5. Se e nella misura in cui l’autorità giurisdizionale accettata ha accertato la propria competenza esclusiva in base all’accettazione della competenza di cui all’articolo 10, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
Art. 21 Diritto del minore di esprimere la propria opinione
1. Nell’esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.
2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l’autorità giurisdizionale tiene debito conto dell’opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
Capo III. Sottrazione internazionale di minori
Art. 22 Ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980
Quando una persona, istituzione o altro ente che lamenta una violazione del diritto di affidamento chiede, direttamente o con l’assistenza di un’autorità centrale, all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di rendere una decisione in base alla convenzione dell’Aia del 1980 che disponga il ritorno di un minore di età inferiore a 16 anni illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano gli articoli da 23 a 29, e il capo VI, del presente regolamento a integrazione della convenzione dell’Aia del 1980.
Art. 23 Ricevimento e trattamento delle domande da parte delle autorità centrali
1. L’autorità centrale richiesta procede al rapido trattamento della domanda di cui all’articolo 22, sulla base della convenzione dell’Aia del 1980.
2. Qualora l’autorità centrale dello Stato membro richiesto riceva una domanda ai sensi dell’articolo 22, ne accusa ricevuta entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda stessa. Essa informa, senza indebito ritardo, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente o l’istante, secondo il caso, delle prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari.
Art. 24 Celerità del procedimento giudiziario
1. L’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui all’articolo 22 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nel diritto nazionale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale di primo grado, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, decide entro sei settimane da quando è stata adito.
3. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, un’autorità giurisdizionale di grado superiore decide entro sei settimane dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste e l’autorità giurisdizionale è in grado di esaminare l’impugnazione, mediante udienza o in altro modo.
Art. 25 Risoluzione alternativa delle controversie
Quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l’autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l’assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l’interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento.
Art. 26 Diritto del minore di esprimere la propria opinione nel procedimento di ritorno
L’articolo 21 del presente regolamento si applica anche nei procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.
Art. 27 Procedura di ritorno del minore
1. L’autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo richiede non ha avuto la possibilità di essere sentita.
2. L’autorità giurisdizionale può esaminare, in qualsiasi fase del procedimento, conformemente all’articolo 15, la necessità di assicurare contatti tra il minore e la persona che richiede il ritorno del minore, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.
3. Un ’autorità giurisdizionale che consideri l’eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, della convenzione dell’Aia del 1980 non può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince fornendo prove sufficienti o se l’autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.
4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità giurisdizionale può comunicare con le autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, direttamente a norma dell’articolo 86 o con l’assistenza delle autorità centrali.
5. Nel disporre il ritorno del minore, l’autorità giurisdizionale può, se del caso, adottare provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento al fine di proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980, purché l’esame e l’adozione di tali provvedimenti non ritardino indebitamente il procedimento di ritorno.
6. La decisione che dispone il ritorno del minore può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, qualora il ritorno del minore prima della decisione sull’impugnazione sia richiesto dall’interesse superiore del minore.
Art. 28 Esecuzione delle decisioni che dispongono il ritorno del minore
1. L’autorità competente per l’esecuzione alla quale è stata presentata una domanda di esecuzione della decisione che dispone il ritorno del minore in un altro Stato membro procede al rapido trattamento della domanda stessa.
2. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 non sia stata eseguita entro sei settimane dalla data di avvio del procedimento di esecuzione, la parte che richiede l’esecuzione o l’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione hanno il diritto di chiedere all’autorità competente in materia di esecuzione di indicare i motivi del ritardo.
Art. 29 Procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettera b), e dell’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980
1. Il presente articolo si applica qualora una decisione che nega il ritorno del minore in un altro Stato membro si basi unicamente sull’articolo 13, primo comma, lettera b), o sull’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980.
2. L’autorità giurisdizionale che rende una decisione ai sensi del paragrafo 1 rilascia d’ufficio un certificato utilizzando il modello di cui all’allegato I. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3. Se, nel momento in cui l’autorità giurisdizionale rende una decisione ai sensi del paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno è già stata investita di un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, l’autorità giurisdizionale, se è al corrente di tale procedimento, provvede, entro un mese dalla data della decisione di cui al paragrafo 1, a trasmettere all’autorità giurisdizionale di quello Stato membro, direttamente o tramite le autorità centrali, i documenti seguenti:
a) una copia della sua decisione di cui al paragrafo 1;
b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e
c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all’autorità giurisdizionale e qualsiasi altro documento reputi pertinente.
4. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno può, se necessario, chiedere a una parte di fornire la traduzione o la traslitterazione, a norma dell’articolo 91, della decisione di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altro documento allegato al certificato in conformità del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.
5. Se, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 3, una delle parti adisce, entro tre mesi dalla notificazione della decisione di cui al paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno affinché accerti nel merito il diritto di affidamento, la parte in questione presenta all’autorità giurisdizionale i documenti seguenti:
a) una copia della decisione di cui al paragrafo 1;
b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e
c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore.
6. Nonostante la decisione contro il ritorno di cui al paragrafo 1, le decisioni di merito relative al diritto di affidamento risultanti dai procedimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 che comportano il ritorno del minore sono esecutive in un altro Stato membro a norma del capo IV.
Capo IV. Riconoscimento ed esecuzione
Sezione 1. Disposizioni generali in materia di riconoscimento ed esecuzione
§ 1. Riconoscimento
Art. 30 Riconoscimento delle decisioni
1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento particolare per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Ogni parte interessata può, conformemente alle procedure di cui all’articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI, chiedere una decisione attestante l’assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39.
4. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
5. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.
Art. 31 Documenti da presentare per il riconoscimento
1. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36.
2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione resa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
3. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può richiedere alla parte, conformemente all’articolo 91, di fornire la traduzione o la traslitterazione della decisione oltre alla traduzione o alla traslitterazione del contenuto pertinente del certificato se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.
Art. 32 Mancata produzione di documenti
1. Qualora i documenti di cui all’articolo 31, paragrafo 1, non siano prodotti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente possono fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla loro produzione.
2. Qualora l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione, a norma dell’articolo 91, dei suddetti documenti equivalenti.
Art. 33 Sospensione del procedimento
L’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:
a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un mezzo ordinario; o
b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.
§ 2. Esecutività ed esecuzione
Art. 34 Decisioni esecutive
1. Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.
2. Ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro di una decisione che accorda un diritto di visita, l’autorità giurisdizionale d’origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni.
Art. 35 Documenti da presentare per l’esecuzione
1. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia di l’esecuzione:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36.
2. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro che dispone provvedimenti provvisori o cautelari, la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia di l’esecuzione:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;
b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36 attestante che la decisione è eseguibile nello Stato membro di origine e che l’autorità giurisdizionale d’origine:
i) è competente a conoscere del merito; o
ii) ha disposto i provvedimenti di cui all'articolo 27, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 15; e
c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.
3. Se necessario, l'autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l'esecuzione di fornire, in conformità dell'articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che specifica l'obbligo da eseguire.
4. L’autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l’esecuzione di fornire, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.
§ 3. Certificato
Art. 36 Rilascio del certificato
1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 procede, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per:
a) una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all’allegato II;
b) una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all’allegato III;
c) una decisione che ordina il ritorno di un minore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e, se del caso, un provvedimento cautelare, inclusi i provvedimenti provvisori, disposto in conformità dell’articolo 27, paragrafo 5, che accompagna la decisione utilizzando il modello di cui all’allegato IV.
2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
3. Il rilascio del certificato non è soggetto a impugnazione.
Art. 37 Rettifica del certificato
1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 rettifica il certificato su richiesta, e può rettificarlo d’ufficio, se, per un errore materiale o un’omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione da eseguire e il certificato.
2. Alla procedura di rettifica del certificato si applica il diritto dello Stato membro di origine.