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Sez. 6, Sentenza n. 6437 del 18/11/1974 Ud. (dep. 13/06/1975) Rv. 130237 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - CARATTERE MERAMENTE SANZIONATORIO DELL'INADEMPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130237-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - CARATTERE MERAMENTE SANZIONATORIO DELL'INADEMPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE - ESCLUSIONE.*

L'ipotesi di reato prevista dal n 2 del capoverso dell'art 570 cod pen, pur avendo per presupposto l'esistenza di un'obbligazione alimentare, non ha tuttavia carattere meramente sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che determina l'entita dell'obbligazione. Cio perche i mezzi di sussistenza non si identificano con gli alimenti rispetto ai quali hanno normalmente un contenuto piu ristretto essendo limitati alla corresponsione dello stretto necessario; ma soprattutto perche i relativi obblighi, quello civile e quello penale, hanno natura, funzione, giustificazione e presupposti del tutto diversi. Tra l'altro l'accertamento e il giudicato del magistrato civile sono legati all'assolvimento di particolari oneri probatori posti a carico delle parti e condizionati da particolari limitazioni e preclusioni, inammissibili invece nel giudizio penale, nel quale al giudice incombe l'Obbligo di accertare se le condizioni economiche dell' imputato gli consentissero di pagare un assegno maggiore di quello corrisposto. Tanto meno il giudicato civile puo essere messo a base della condanna allorche l'imputato sia rimasto contumace nel giudizio civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)