Sez. U - , Sentenza n. 29081 del 11/11/2019 (Rv. 656057 - 01)
RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE | Mancata contestazione della controparte in punto di giurisdizione - Decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato - Proponibilità ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE
In tema di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la parte ricorrente che abbia allegato, come indefettibile presupposto della sua domanda, la giurisdizione del giudice amministrativo, senza che l'intimato abbia esercitato l'opposizione ex art. 48 c.p.amm., né abbia contestato la sussistenza di tale presupposto, eventualmente proponendo regolamento preventivo di giurisdizione, non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. avverso il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del Consiglio di Stato reso sull'implicito - o esplicito - presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato dalla parte stessa, sul punto non soccombente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)