Sez. 3, Ordinanza n. 27557 del 15/10/2025 (Rv. 676601-01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Presupposto - Compravendita di un fondo rustico - Controversia sulla validità dell'obbligazione di consegna del bene trasferito - Esclusione - Deduzione di un contratto di affitto agrario tra il venditore e un terzo - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA
La competenza della sezione specializzata agraria postula che non risulti ictu oculi l'estraneità del rapporto in contestazione all'ambito di quelli agrari, sicché essa deve escludersi allorquando venga dedotta in giudizio la compravendita di un fondo rustico e la controversia attenga all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione del venditore di consegnare al compratore il bene trasferito, a nulla rilevando che il primo invochi un rapporto di affitto agrario intervenuto tra lui ed un terzo con riferimento a tale fondo.
Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)