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Sez. L, Sentenza n. 21668 del 14/08/2008 (Rv. 604525 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Divieto - Dichiarazione scritta dello status di pensionato - Obbligo del lavoratore - Conoscenza del datore di lavoro - Irrilevanza - Conseguenze - Natura sanzionatoria del versamento previsto dall'art. 40 d.P.R. n. 488 del 1968 - Sussistenza - Natura di ripetizione di indebito - Esclusione - Art. 2033 cod. civ. e disposizioni sull'indebito previdenziale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604525-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

In caso di inottemperanza all'obbligo di dichiarare per iscritto al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 21 d.P.R. n. 488 del 1968, la propria qualità di pensionato ai fini del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, il lavoratore è tenuto, a norma dell'art. 40 d.P.R. citato, a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa della propria omissione, somma prelevata dall'I.N.P.S. "sulle rate di pensione dovute al trasgressore", dovendosi escludere ogni rilievo all'eventuale conoscenza della situazione da parte del datore di lavoro. La suddetta somma è pertanto dovuta all'I.N.P.S. a titolo di sanzione per l'inottemperanza all'obbligo previsto dal citato art. 21, non a titolo di ripetizione di indebito, onde non sono in tal caso applicabili nè l'art. 2033 cod. civ., nè le disposizioni previste dalle speciali normative in materia di indebito previdenziale.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 21 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 40, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)