Sez. 1, Sentenza n. 17316 del 05/04/2006 Ud. (dep. 18/05/2006) Rv. 234251 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione facoltativa - Recidiva reiterata - Causa ostativa - Necessità di dichiarazione giudiziale - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
Ai fini dell'ammissibilità dell'oblazione speciale di cui all'art. 162 bis cod. pen. non é richiesto che la recidiva reiterata, l'abitualità e la professionalità nelle contravvenzioni siano state giudizialmente dichiarate dal giudice, essendo sufficiente la mera cognizione del magistrato della sussistenza di detti "status", dal momento che l'art. 162 bis cod. pen. subordina la non ammissibilità dell'oblazione al fatto che "ricorrano" i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105 stesso codice, ovvero che permangano le conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte del contravventore, come si desume dal tenore letterale e logico della disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)